Cassazione Penale, Sentenza n. 17269/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la gravità indiziaria e le esigenze cautelari connesse alla partecipazione ad un sodalizio di narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 416‑bis c.p.), negando altresì di essere l'esclusivo utilizzatore del dispositivo criptato SkyECC denominato Fendi New (ID XR3D58). Ha dedotto inoltre l'inutilizzabilità delle chat acquisite da server esteri per via di un presunto hacking compiuto dalle autorità straniere (violazione degli artt. 191 c.p.p., 111 Cost. e art. 6 CEDU), contestato l'attribuzione dei messaggi e del criptofono all'indagato, e censurato la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Pasquino Vincenzo. Ha inoltre richiesto la trasmissione di dati tecnici (file di log, hash, protocolli) dalla Procura per verificare la regolarità dell'acquisizione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso in cassazione. Ha ritenuto applicabili i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sul punto: i dati comunicativi criptati, già nella disponibilità dell'autorità dello Stato di esecuzione, possono essere acquisiti tramite Ordine Europeo di Indagine e trasmessi al P.M. italiano senza preventiva autorizzazione giudiziale; spetta al giudice nazionale valutare ammissibilità e utilizzabilità secondo l'ordinamento interno, con una presunzione relativa di conformità dell'attività estera ai diritti fondamentali. La Corte ha considerato le censure della difesa generiche ed esplorative, non supportate da specifiche allegazioni probatorie o dall'esperimento dei rimedi nello Stato di esecuzione; ha ritenuto non determinante la mancata produzione di log o dell'algoritmo di decriptazione in assenza di concrete dimostrazioni di pregiudizio difensivo. Ha confermato le valutazioni di gravità indiziaria e il ruolo apicale dell'indagato, dichiarando infondate le contestazioni sull'attribuzione del dispositivo e sulle dichiarazioni del collaboratore. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma sostanziale che qualifica il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; i capi di imputazione contestati si riferiscono alla partecipazione al sodalizio ex art. 74
Codice penale, art. 416‑bis
Aggravante relativa all'associazione mafiosa o assimilata, richiamata per valutare la gravità e le esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 191
Norma invocata dalla difesa in ordine alla illegittimità di acquisizione delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non dimostrate
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte afferma che l'onere di allegare e provare violazioni grava sulla parte che le deduce
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Tutela del giusto processo invocata dalla difesa; la Corte stabilisce che, se sussistono violazioni rilevanti, l'utilizzabilità può essere esclusa ma è alla parte che allega provarle
Codice di procedura penale, art. 234‑bis
Regola l'acquisizione diretta di dati informatici accessibili; le Sezioni Unite hanno escluso che le chat criptate rientrino in tale disciplina
Codice di procedura penale, art. 234
Disciplina della prova documentale: le risultanze informatiche possono essere inquadrate come prova documentale a seconda del caso
Codice di procedura penale, art. 270
Regime applicabile qualora i dati costituiscano il risultato di intercettazioni già disposte all'estero; utilizzabilità subordinata a rilevanza e indispensabilità per reati con arresto obbligatorio in flagranza
Direttiva 2014/41/UE
Fondamento comunitario per l'ordine europeo di indagine; la Corte richiama i principi di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali nella trasmissione di prove tra Stati membri
d.lgs. n. 108/2017, art. 1
Recepimento della direttiva: impone al giudice nazionale di verificare il rispetto dei diritti fondamentali nelle acquisizioni transfrontaliere
Codice penale, art. 615‑ter
Reato di accesso abusivo ad un sistema informatico; la Corte osserva che l'asserita commissione di tale reato da parte di autorità straniere non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove in Italia senza specifica prova
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1‑ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione (conseguenze economiche/forme di rimborso o segnalazioni per il patrocinio a spese dello Stato)
Massime di principio
- Le comunicazioni criptate acquisite da autorità straniere e trasmesse tramite Ordine Europeo di Indagine possono essere utilizzate in Italia: sussiste una presunzione relativa di conformità dell'attività estera ai diritti fondamentali, ma la difesa può impugnare l'utilizzabilità indicando e provando specifiche violazioni
- La mera asserzione di 'hacking' o di illegittima acquisizione da parte di autorità straniere non è sufficiente: la parte che deduce la violazione deve indicare fatti concreti e, ove necessario, esperire i rimedi nello Stato di esecuzione
- L'assenza della documentazione tecnica (log, hash, algoritmo) non rende automaticamente inutilizzabili i contenuti acquisiti; occorre dimostrare in modo specifico come tale mancanza abbia pregiudicato il diritto di difesa
- Il giudice nazionale valuta la rilevanza e l'indispensabilità delle prove ricevute dall'estero alla luce della gravità dei reati e dei principi di necessità e proporzionalità; la decisione di ammissibilità è soggetta a sindacato di legittimità in cassazione se adeguatamente motivata
- Per contestare l'attribuzione di comunicazioni o dispositivi occorre produrre elementi contrari specifici e probanti; deduzioni generiche sull'identificazione sono generalmente inammissibili o inefficaci
- Le contestazioni difensive che emergono tardivamente (non sollevate nei gradi precedenti) rischiano di essere non esaminate se non presentano elementi nuovi e rilevanti
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