Cassazione Civile, Ordinanza n. 07427/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per il 2009, disconoscendo costi e recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA; successivamente riteneva che parte delle somme rinvenute sui conti riconducibili agli ex soci fosse stata distribuita come utile extracontabile e notificava l'atto anche agli ex soci, richiamando la responsabilità di questi ultimi ex artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. Il contribuente impugnava l'avviso sostenendo, tra l'altro, che la cancellazione della società nel 2011, prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, precludesse ogni potestà impositiva nei confronti dell'ente estinto e, comunque, che non ricorressero i presupposti della responsabilità ex art. 36 cit. La CTP accoglieva parzialmente, limitando la responsabilità ai fini IRES e annullando l'atto per IRAP e IVA; la CGT di secondo grado respingeva l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello deciso su una questione diversa da quella devoluta, e con il secondo motivo la violazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, 2495 c.c., 36 d.P.R. 602/1973 e 19 d.lgs. 41/1999, sostenendo che la non applicabilità dell'art. 28 non impedisse l'accertamento e la notifica di atti impositivi relativi a debiti tributari di società estinta da far valere verso gli ex soci nei limiti di legge.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva pronunciato soltanto sull'inapplicabilità dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, questione non controversa, senza esaminare la vera censura proposta dall'Ufficio, ossia l'erronea esclusione della responsabilità dell'ex socio per IRAP e IVA. Da ciò ha desunto la violazione dell'art. 112 c.p.c. Inoltre, ha affermato che l'erronea conseguenza tratta dalla CGT-2 dall'inapplicabilità dell'art. 28 è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità: anche dopo l'estinzione della società, e nel regime anteriore alla riforma del 2014, il Fisco può accertare debiti tributari facenti capo alla società estinta e farli valere verso gli ex soci nei limiti e alle condizioni degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, purché rispettati i termini di decadenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di appello non può decidere su una questione diversa da quella devoluta con i motivi di gravame; la pronuncia che si arresti su un tema non contestato integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate dal ricorrente.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
La sua non applicabilità, in quanto la cancellazione della società era anteriore, non impedisce di per sé l'accertamento di debiti tributari relativi alla società estinta e la loro azione verso gli ex soci nei limiti di legge.
L'estinzione della società per cancellazione non elimina le obbligazioni sociali; queste si trasferiscono ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (o illimitatamente se illimitatamente responsabili da soci).
Disciplina la responsabilità dei soci per le imposte dovute dalla società nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione; la Corte richiama la portata della norma insieme all'art. 2495 c.c.
Norma evocata dall'Ufficio nel secondo motivo, ma non assume un ruolo autonomo nella ratio decidendi espressa nella decisione.
Massime di principio
- L'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare, anche successivamente, debiti tributari riferibili alla società, purché l'azione sia esercitata nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina sulla responsabilità dei soci e nel rispetto dei termini decadenziali.
- Il giudice tributario viola l'art. 112 c.p.c. se decide l'impugnazione su una questione non devoluta con i motivi di appello, omettendo di esaminare la reale censura proposta dalla parte appellante.
- La mancata applicabilità della disciplina transitoria introdotta dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non equivale a una preclusione generale dell'azione impositiva nei confronti della società estinta o dei suoi ex soci nel regime previgente.
- La responsabilità dell'ex socio per i debiti tributari della società estinta va verificata in concreto alla luce degli importi effettivamente riscossi in liquidazione e delle regole speciali di imputazione del debito tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07420/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07421/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07422/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07423/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07424/2026 del 28/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →