Cassazione Civile, Ordinanza n. 09312/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un fermo amministrativo di autoveicolo disposto fino alla concorrenza di euro 80.419,48, fondato su varie cartelle di pagamento relative a debiti tributari ed extratributari. In primo grado il ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento della domanda sul merito, ma il giudice aveva compensato le spese; in appello la decisione era stata confermata, con condanna alle spese, ritenendo la compensazione giustificata sia dal dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulla notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 140 c.p.c., sia dal rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente denuncia violazione degli artt. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 96 c.p.c., sostenendo che non ricorressero "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a legittimare la compensazione delle spese, poiché il solo dibattito interpretativo non basta e il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 non integra reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, affermando che la compensazione delle spese nel processo tributario post-2016 è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze della controversia. Nel caso concreto, il contrasto dottrinale e giurisprudenziale evocato dal giudice d'appello sulla modalità di notificazione non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione; inoltre, il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento della domanda principale, non costituisce soccombenza reciproca né può giustificare la compensazione. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, limitatamente al capo sulle spese, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza; la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 96 c.p.c.
La domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, se accessoria e rigettata a fronte dell'accoglimento della domanda principale, non integra reciproca soccombenza e non giustifica la compensazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
È richiamato come parametro comparativo: la Corte ribadisce che le ragioni addotte per la compensazione devono essere specifiche, non illogiche o erronee, e non possono essere ricavate in modo estensivo da situazioni non previste dalla norma.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Il mero dibattito interpretativo sulla sua portata applicativa, in relazione all'art. 140 c.p.c., non basta a integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
art. 140 c.p.c.
È evocato solo come disposizione sulla modalità di notifica al soggetto non reperito, il cui contrasto interpretativo non è sufficiente a fondare la compensazione.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivare la compensazione delle spese discende dal principio costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per l'estensibilità al processo tributario di principi elaborati in sede civile, inclusa la conoscibilità della domanda ex art. 96 c.p.c.
art. 1, comma 1, lett. a, legge 31 agosto 2022, n. 130
È la base del nuovo nomen iuris dell'organo di rinvio, indicato come Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, dopo la riforma del 2015, la compensazione delle spese è eccezionale e richiede una motivazione esplicita fondata su soccombenza reciproca oppure su gravi ed eccezionali ragioni riferite a elementi specifici della controversia.
- Un generico contrasto dottrinale o giurisprudenziale su una questione interpretativa non è, di per sé, sufficiente a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste per compensare le spese.
- Il rigetto di una domanda accessoria di risarcimento ex art. 96 c.p.c., quando la domanda principale sia stata integralmente accolta, non configura reciproca soccombenza e non legittima la compensazione delle spese.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere coerente, specifica e non può basarsi su ragioni illogiche o erronee, pena la violazione di legge censurabile in cassazione.
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