Sentenza del 16/05/2019 n. 13128 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla TIA per gli anni 2006-2009, contestando la validità della delega del concessionario, la determinazione delle superfici tassabili, il rispetto della procedura prevista dal regolamento comunale e l'applicazione delle sanzioni e dell'IVA. In particolare, ha sostenuto di avere diritto all'esenzione per le aree nelle quali produceva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltiti autonomamente tramite imprese private. In cassazione ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia su tale domanda, la duplicazione dell'accertamento per il 2006, l'errata valutazione delle prove e il contrasto tra motivazione e dispositivo sulla debenza dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla presunta duplicazione dell'accertamento del 2006, per difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la mancata partecipazione del contribuente al procedimento di individuazione delle superfici imponibili non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, non essendo previsto uno specifico effetto invalidante. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare la domanda di esenzione relativa alle aree in cui erano prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Poiché per decidere occorreva un accertamento di fatto sulla natura dei rifiuti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi sull'IVA sono stati rigettati per carenza di interesse della contribuente, risultata vittoriosa sul punto nel dispositivo della sentenza d'appello, nonostante il contrasto con la motivazione.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere dedotta come error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
La censura relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile come violazione processuale quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o violi una specifica regola legale di valutazione; la semplice contestazione del prudente apprezzamento deve essere proposta nei limiti del vizio motivazionale.
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il ricorrente deve riportare o descrivere puntualmente gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5
Le censure devono essere ricondotte alla corretta causa di impugnazione: la violazione di legge riguarda l'errata interpretazione o applicazione di norme; l'omessa pronuncia integra nullità processuale; l'errata valutazione del materiale probatorio non può essere genericamente prospettata come violazione di legge.
Art. 384 c.p.c.
La Cassazione può decidere direttamente nel merito quando la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto; se invece sono necessari accertamenti sulla natura dei rifiuti e sulle superfici interessate, deve cassare con rinvio.
Art. 100 c.p.c.
L'impugnazione richiede un interesse concreto, collegato a una soccombenza sostanziale e a un'utilità giuridica ottenibile dall'accoglimento del gravame. La parte già vittoriosa nel dispositivo non ha interesse a contestare una motivazione eventualmente sfavorevole, se il dispositivo non le arreca pregiudizio.
Regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 32
La disposizione disciplina l'individuazione delle superfici imponibili, ma non prevede che la mancata partecipazione del contribuente al procedimento comporti automaticamente la nullità dell'accertamento.
Art. 111 Cost.
I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo possono consentire alla Cassazione di evitare il rinvio quando la questione sia manifestamente infondata e non richieda accertamenti di fatto; tali principi non consentono però di decidere direttamente quando la verifica fattuale sia indispensabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3; L. n. 133 del 1999; D.M. n. 370 del 2000
Le disposizioni sono state richiamate in relazione all'assoggettabilità della TIA all'IVA, ma la Corte non ha esaminato definitivamente il merito della questione, ritenendo che la contribuente non avesse interesse a impugnare il contrasto tra motivazione e dispositivo, essendo risultata vittoriosa nel dispositivo.
Massime di principio
- La mancata pronuncia del giudice su una domanda o su uno specifico motivo di appello determina un vizio processuale, che deve essere denunciato come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non semplicemente come violazione di legge sostanziale.
- In materia di tributi locali non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti automaticamente la nullità dell'atto; tale effetto si produce solo quando una norma lo preveda espressamente o quando si tratti di un tributo armonizzato alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza.
- Per ottenere l'esenzione dalla TIA sulle aree che producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non basta allegare lo smaltimento autonomo: occorre dimostrare concretamente la natura dei rifiuti, le aree interessate e il loro effettivo avvio a smaltimento tramite soggetti autorizzati.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale riportare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura; il rinvio generico agli atti del precedente giudizio comporta l'inammissibilità del motivo.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo può essere fatto valere solo dalla parte concretamente pregiudicata dalla decisione. Se il dispositivo è favorevole, la parte non ha interesse a impugnare una motivazione sfavorevole che non incida sul risultato pratico.
- Quando la decisione richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito: deve cassare la sentenza e rinviare a un giudice in diversa composizione.
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