Cassazione Civile, Ordinanza n. 12843/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un terreno sito nel Comune di Palagiano, occupato dalla società ricorrente. Il Comune aveva agito con ricorso sommario per ottenere la declaratoria di illegittima occupazione e la condanna al rilascio, sostenendo di avere acquisito la proprietà del bene a titolo originario per effetto dell'inottemperanza, da parte della precedente proprietaria, a ordinanze sindacali di demolizione di opere abusive emesse nel 1986. La Corte d'appello aveva confermato il rilascio, valorizzando un precedente giudicato amministrativo sulla validità dell'atto di accertamento dell'inottemperanza del 29 luglio 2008 e un precedente giudicato civile che aveva già dichiarato la nullità e l'inopponibilità al Comune della compravendita del 25 settembre 2012 con cui la ricorrente aveva acquistato il bene dalla dante causa. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) sosteneva di essere terza acquirente in buona fede; 2) contestava la natura e l'efficacia ablativa dell'atto di accertamento del 29 luglio 2008, affermando che fosse un atto endoprocedimentale e che solo un'ordinanza del sindaco avrebbe potuto produrre l'acquisizione; 3) lamentava che la Corte territoriale avesse trascurato pregresse autorizzazioni, domande di sanatoria/condono e contributi pubblici; 4) sosteneva che il giudizio amministrativo non avrebbe potuto determinare un effetto costitutivo di proprietà e che il Comune non fosse parte in quel giudizio; 5) deduceva che il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. non potesse sfociare in una pronuncia sulla proprietà, essendo il petitum limitato al rilascio, e che sarebbe stato necessario mutare il rito. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata sui giudicati già formatisi sulla validità dell'atto amministrativo e sull'acquisto a titolo originario del Comune, nonché sulla già accertata nullità e inopponibilità dell'atto di acquisto della ricorrente. È stata inoltre ribadita l'insussistenza di un valido titolo derivativo in capo alla ricorrente e l'irrilevanza della tesi dell'usucapione, già coperta da giudicato e comunque incompatibile con la mera detenzione successiva all'acquisto a non domino del 2012.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società acquirente. Ha inoltre dichiarato improcedibile il controricorso del Comune per tardività del deposito. È stata confermata la condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito di appello, che aveva respinto l'appello contro l'ordine di rilascio, è dunque rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Rito sommario utilizzato dal Comune per ottenere la declaratoria di occupazione illegittima e il rilascio del bene.
art. 702-ter c.p.c.
Ordinanza di primo grado confermata in appello, resa nel giudizio sommario di cognizione.
art. 7, l. 28 febbraio 1985, n. 47
L'inottemperanza all'ingiunzione a demolire comporta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale a titolo originario; l'atto di accertamento ha natura meramente dichiarativa e costituisce titolo per immissione nel possesso e trascrizione.
art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato come disciplina corrispondente a quella della legge n. 47/1985 sull'acquisizione gratuita e sull'atto di accertamento dell'inottemperanza.
art. 1146 c.c.
Invocato dalla ricorrente per l'unione dei possessi; la Corte rileva che non era possibile sommare il possesso della dante causa, che aveva perso la proprietà per effetto dell'acquisizione comunale.
artt. 1158-1159 c.c.
Richiamati per escludere l'usucapione, non essendo decorso il termine utile e mancando i presupposti per l'unione del possesso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Richiamato per sottolineare l'inammissibilità di questioni già decise in conformità alla giurisprudenza consolidata.
art. 360 c.p.c.
I motivi non risultano ricondotti a un vizio tipico di legittimità e sono letti come censure non specifiche e non pertinenti.
art. 366 c.p.c.
Richiamato nella proposta di definizione accelerata per il difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso.
art. 96 c.p.c.
Usato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza della definizione accelerata conforme alla proposta.
art. 380-bis c.p.c.
Disciplina della proposta di definizione accelerata e della conseguente definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per dichiarare tardivo e quindi improcedibile il controricorso del Comune.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata su giudicati già formati e specificamente richiamati.
- L'acquisizione gratuita di aree abusive al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, opera a titolo originario per effetto del decorso del termine di legge; l'atto successivo di accertamento ha funzione meramente dichiarativa e probatoria, non costitutiva.
- Una compravendita successiva all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale non può trasferire validamente la proprietà al terzo acquirente, essendo opponibile il giudicato che abbia già accertato l'acquisto originario del Comune e la nullità/inopponibilità dell'atto di acquisto.
- Quando il precedente proprietario ha perso la proprietà per effetto dell'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico, il suo successivo possessore non può utilmente sommare il proprio tempo di possesso a quello del dante causa per maturare l'usucapione, salvo una specifica trasformazione della detenzione in possesso.
- In sede di legittimità, censure che ripropongano questioni già decise con giudicato o che deducano vizi non specificamente correlati ai capi della decisione impugnata sono destinate all'inammissibilità.
- Il rito sommario di cognizione può condurre alla pronuncia di rilascio del bene quando la domanda sia sorretta da prova documentale e la questione decisiva sia l'assenza di un valido titolo opponibile all'ente proprietario.
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