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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31613/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, da un lato, la violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti ai capi A) e B), assumendo che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di secondo grado; dall'altro, ha censurato il giudizio di responsabilità, lamentando vizi di motivazione e sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente verificato la riconducibilità della sua condotta a una mera connivenza non punibile. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, rimasta operativa anche dopo la legge n. 134 del 2021, con conseguente necessità di computare i periodi di sospensione nel calcolo del termine. Ha inoltre ritenuto il secondo e il terzo motivo aspecifici e non pertinenti, perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze d'appello e consistenti in una mera prospettazione alternativa del compendio probatorio, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha anche richiamato le argomentazioni della decisione di merito, secondo cui era stata accertata la contraffazione della merce rinvenuta in un'abitazione adibita a opificio clandestino e la partecipazione consapevole e volontaria della ricorrente, trovata al momento della perquisizione intenta alla lavorazione dei beni contraffatti con una pressa a caldo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, per errata considerazione del regime sospensivo applicabile ai fatti, e ha reputato aspecifici i motivi sulla responsabilità e sulla presunta connivenza non punibile. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    commi secondo, terzo e quarto

    Per i reati commessi nel periodo indicato nel testo continua ad applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, da computare nel calcolo del termine anche dopo la riforma del 2021.

  • art. 2, comma 1, lett. a), l. 134/2021

    L'introduzione della nuova disciplina non esclude, per i fatti commessi nel periodo considerato, l'applicazione del regime di sospensione della prescrizione previgente richiamato dalla Corte.

  • art. 544 c.p.p.

    Il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo e di secondo grado rileva ai fini del computo del periodo di sospensione della prescrizione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità e di correlazione tra i motivi di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo coperto dalla disciplina introdotta nel 2017, il calcolo del termine deve includere i periodi di sospensione maturati tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo, nonché tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado e la decisione definitiva, nei limiti temporali stabiliti dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le censure di appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare specificamente quali passaggi motivazionali sarebbero erronei o mancanti.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può risolversi in una mera lettura alternativa delle prove: è necessario un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione censurata e con le ragioni poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità.
  • La verifica della connivenza non punibile richiede una censura specifica e pertinente; in mancanza, la conferma della partecipazione consapevole e volontaria all'attività criminosa, desunta da elementi fattuali concreti, sorregge il giudizio di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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