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Sentenza

Sentenza del 15/04/2021 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 07712017/... notificata il 23/05/2017 per complessivi 219.327,93 euro (49 cartelle, di cui 21 di competenza tributaria). Il contribuente chiedeva l'annullamento o la nullità parziale dell'atto, limitatamente agli importi di giurisdizione tributaria (circa 159.733,56 euro), deducendo: nullità/inesistenza della notifica via PEC per trasmissione di file ".pdf" anziché ".p7m"; decadenza/prescrizione di vari crediti; difetto di motivazione dell'intimazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per nullità della notifica PEC, prescrizione/decadenza di alcuni crediti e difetto di motivazione. L'Agenzia ha impugnato in appello chiedendo il rigetto del ricorso e la legittimità dell'intimazione.

La decisione

La Commissione d'appello, ritenute preliminarmente non ostative le questioni di rappresentanza e rigettata la sospensione per adesione al "saldo e stralcio" quando non riguarda tutti i crediti, ha accolto per parti l'appello dell'Agenzia e rigettato l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto errata la declaratoria di nullità della notifica via PEC (il formato ".pdf" non è stato efficacemente dedotto in primo grado e la doglianza è inammissibile; in ogni caso la giurisprudenza ammette la sanatoria per raggiungimento dello scopo e riconosce equivalenza tra firme CAdES e PAdES). Sul merito della prescrizione ha deciso nel dettaglio per singola cartella: ha dichiarato prescritti i crediti tributari riportati dalle cartelle nn. 07720000077998662, 07720010145208634, 07720060000319389, 07720060007634348, 07720070004667631, 07720070011991175 e 07720120000588575; ha invece confermato la pretesa erariale per le altre cartelle indicate (alcune con interruzione del termine per intimazioni pregresse fino al 23/02/2020, altre non prescritte al 23/05/2017). Ha compensato le spese di lite per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.; art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamo formale alle norme procedurali per la sintesi della sentenza e ai limiti dell'illustrazione delle questioni

  • d.l. 119/2018, art. 4 ("rottamazione mini-cartelle")

    alcuni crediti sono stati stralciati per effetto della norma e non sono più oggetto di contenzioso

  • legge 145/2018, art. 1 commi 184-185 ("saldo e stralcio")

    l'adesione alla definizione non giustifica la sospensione del giudizio quando la procedura riguarda solo parte dei crediti; il giudice tutela i residui crediti erariali

  • art. 112 c.p.c. (richiamato come art. 1 12 c.p.c. nel testo)

    la doglianza sulla notifica avrebbe dovuto essere proposta nel primo grado; la mancata deduzione del formato del file in primo grado impedisce deduzioni nuove in appello

  • art. 156 cod. proc. civ.

    principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto: la proposizione del ricorso può sanare la nullità della notificazione quando l'atto ha comunque raggiunto il fine di conoscenza

  • d.P.R. 602/1973 art. 26 comma 5; d.P.R. 600/1973 art. 60; d.P.R. 602/1973 art. 50 comma 2

    rinvii normativi alla disciplina delle notificazioni del processo civile per le cartelle; la notifica di determinate intimazioni interrompe la prescrizione

  • d.lgs. 546/1992 art. 59 e art. 15 comma 2

    l'appello d'ufficio può integrare la motivazione mancante (art. 59); la compensazione delle spese è giustificata dalla soccombenza reciproca (art. 15, comma 2)

  • decreto dirigenziale 16/04/2014 e d.m. n. 44/2011; Regolamento UE n. 910/2014

    in tema di processo telematico le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti; pertanto differenze di estensione ('.p7m' vs '.pdf') non implicano automaticamente nullità

Massime di principio

  • La validità di una notifica via PEC per file in formato ".pdf" non può essere automaticamente disconosciuta: la mancata impugnazione o la mancata deduzione specifica della forma del file nel primo grado indebolisce la contestazione in appello.
  • La giurisprudenza ammette la sanatoria degli atti notificatori (art. 156 c.p.c.) quando la notificazione abbia raggiunto lo scopo informativo e il destinatario abbia esercitato i rimedi; la proposizione del ricorso può quindi sanare vizi formali della notifica.
  • Le firme elettroniche CAdES e PAdES sono considerate equivalenti nel processo telematico: la mera estensione del file ('.pdf' vs '.p7m') non è di per sé causa di nullità se non dimostrato un pregiudizio.
  • La prescrizione dei crediti tributari va valutata singolarmente in relazione alla natura del tributo: termini diversi (es. 3 anni per tasse automobilistiche, 5 per diritti Camera di Commercio/TARSU/tributi di registro, 10 per imposte dirette e IVA) e va verificata l'esistenza di atti interruttivi (notifiche, intimazioni) che rinnovano i termini.
  • L'adesione a procedure deflattive (saldo e stralcio, rottamazione) non sospende automaticamente ogni contenzioso: il giudice può esimere la sospensione se la definizione riguarda solo alcuni debiti, per tutelare crediti residui.
  • Le questioni di rappresentanza/difesa dell'Agente della riscossione (uso di avvocati interni o esterni o Avvocatura dello Stato) sono disciplinate dalla giurisprudenza di legittimità; la scelta del patrocinio, quando ricade nelle ipotesi previste, non richiede sempre prova formale dell'autorizzazione.
  • Il giudice d'appello può supplire a carenze motivazionali del primo grado nei limiti previsti dalla normativa (d.lgs. 546/1992), evitando rinvii formali quando sia possibile decidere sul merito.

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