Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 23260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato le cartelle di pagamento relative a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2003, deducendo, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis previsto per i soci di società in nome collettivo dall'art. 2304 c.c. e la conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle. Hanno inoltre contestato la validità delle notificazioni, la motivazione e la sottoscrizione delle cartelle, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la prescrizione, l'assenza dell'elemento soggettivo e l'infondatezza della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il beneficium excussionis possa e debba essere fatto valere mediante impugnazione della cartella di pagamento davanti al giudice tributario, senza attendere la fase esecutiva. In materia tributaria, la cartella svolge infatti una funzione analoga al precetto e l'iscrizione a ruolo costituisce il presupposto della riscossione. Se il ruolo è formato in violazione del beneficio di preventiva escussione, tale illegittimità si riflette sulla cartella, determinandone un vizio proprio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Articoli 2291 e 2304 del codice civile

    Il beneficium excussionis consente al socio di opporre al creditore l'obbligo di preventiva escussione del patrimonio sociale.

    Per i soci di una società in nome collettivo, il creditore non può agire esecutivamente sui beni personali del socio senza avere previamente agito infruttuosamente sul patrimonio sociale. In ambito tributario, tale beneficio può essere fatto valere già impugnando la cartella di pagamento.

  • Articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo costituisce, nel sistema della riscossione tributaria, il presupposto dell'azione esecutiva, svolgendo una funzione sostitutiva del titolo esecutivo.

  • Articoli 10, 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplinano la formazione del ruolo, la sua consegna all'agente della riscossione, la predisposizione e la notificazione della cartella di pagamento. Poiché il ruolo precede e condiziona l'attività dell'agente della riscossione, la sua illegittimità può riverberarsi sulla cartella.

  • Articoli 2, comma 1, 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo.

    Le contestazioni sostanziali relative al titolo della riscossione, compresa la violazione del beneficium excussionis, devono essere proposte davanti al giudice tributario mediante ricorso contro il ruolo o la cartella. La notificazione della cartella rende impugnabile anche il ruolo.

  • Articolo 57 del D.P.R. n. 602 del 1973

    La norma limita le opposizioni all'esecuzione tributaria davanti al giudice ordinario; per le contestazioni relative al titolo della riscossione, la tutela deve essere esercitata davanti al giudice tributario.

  • Articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    Ha costituito il riferimento processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme civilistiche sul beneficio di preventiva escussione.

Massime di principio

  • Il socio di una società in nome collettivo può contestare il mancato rispetto del beneficium excussionis già con il ricorso contro la cartella di pagamento, senza dover attendere il pignoramento o un'altra attività esecutiva.
  • In materia tributaria, la cartella non è soltanto un atto informativo, ma svolge anche una funzione prodromica all'esecuzione; per questo può essere impugnata quando il Fisco agisce contro il socio senza avere previamente escusso il patrimonio sociale.
  • La violazione del beneficio di preventiva escussione incide sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e costituisce un vizio della cartella, non una questione da far valere esclusivamente nella successiva fase esecutiva.
  • Le contestazioni relative al titolo della riscossione tributaria devono essere normalmente portate davanti al giudice tributario entro i termini di impugnazione della cartella, poiché l'opposizione ordinaria all'esecuzione può risultare inammissibile.
  • L'accoglimento di un motivo determinante può rendere assorbiti gli altri motivi di ricorso; in tal caso la causa può essere rinviata al giudice di merito per verificare gli effetti concreti dell'illegittimità e decidere anche sulle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.