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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16285/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'assoluzione di Vitaliano Gianfranco dal reato di falso ideologico in atto pubblico. Il motivo unico denunciato è vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e manifesta illogicità: il P.G. sosteneva che le ammissioni rese dall'imputato nella sommarie informazioni dell'8 febbraio 2018 fossero dichiarazioni spontanee, non sollecitate dagli inquirenti, e quindi pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato; inoltre riteneva che la decisione fosse contraria agli atti di indagine e al verbale in cui l'imputato avrebbe confessato di non aver eseguito la quarta rilevazione annotata in cartella clinica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'imputato l'8 febbraio 2018 ricadano nell'ambito dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., atteso che l'imputato era stato convocato e sentito come persona informata sui fatti (con obbligo di comparire e di rispondere). Conseguentemente le ammissioni autoaccusatorie intervenute in tale esame sono inutilizzabili a suo carico. La Corte ha inoltre osservato che il motivo proposto — essenzialmente di vizio di motivazione — non poteva essere trasformato in un'effettiva censura di diritto processuale, quantomeno quando la questione attiene all'inosservanza di norme che disciplinano l'inutilizzabilità a pena di nullità; in ogni caso la ricostruzione della Corte territoriale è stata ritenuta corretta nella parte in cui ha escluso utilizzabilità delle dichiarazioni e confermato l'assoluzione.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico)

    La norma definisce il reato contestato (falso ideologico in atto pubblico); la sentenza di merito aveva ritenuto provato il fatto materiale ma ne aveva escluso la rilevanza penale o aveva comunque disposto l'assoluzione sulla base dell'inutilizzabilità della prova principale.

  • art. 476, comma secondo, cod. pen. (aggravante)

    Richiamata come aggravante applicabile al reato contestato; non è stata invece decisiva rispetto alla questione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni.

  • art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

    "Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese"

    La Corte ha interpretato ed applicato questa norma ritenendo che la convocazione e l'esame come "persona informata sui fatti" implicano l'operatività dell'art. 63: se durante tale esame emergono autoaccuse, l'esame deve essere interrotto e le dichiarazioni rese fino a quel momento sono inutilizzabili a carico della persona.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    "La polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini"

    La Corte ha distinto questa norma dall'art. 63: l'art. 350, comma 7, disciplina le dichiarazioni spontanee rese da persone che già hanno la veste di indagato; tali dichiarazioni non rientrano nella disciplina di inutilizzabilità dell'art. 63 e possono essere utilizzate nei riti alternativi o, con condizioni, nel dibattimento.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Riferita alla competenza della Cassazione a sindacare vizi di motivazione: la Corte ricorda che alcune censure argomentative non possono essere trasformate in motivi di diritto quando si tratta di inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità; inoltre sottolinea i limiti del ricorso basato solo su vizio motivazionale.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; citata dalla Corte come procedura utilizzata per la trattazione del gravame.

Massime di principio

  • Se una persona è convocata e sentita come "persona informata sui fatti" (obbligo di comparire e di rispondere), eventuali ammissioni autoaccusatorie rese durante quell'esame rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e sono inutilizzabili a suo carico, con obbligo per l'autorità di interrompere l'esame e avvertire della possibilità di indagini e del diritto al difensore.
  • Le "dichiarazioni spontanee" disciplinate dall'art. 350, comma 7, sono concettualmente diverse: riguardano la persona che già ha la veste di indagato; in tale situazione le dichiarazioni possono, a determinate condizioni, essere utilizzate nei riti alternativi o in dibattimento (se acquisite con consenso delle parti).
  • Contestare in Cassazione esclusivamente la motivazione di merito (vizio argomentativo) è spesso inammissibile se la censura attiene all'inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità: in tali ipotesi occorre dedurre la violazione di legge in termini di diritto processuale.
  • Quando l'unica prova a carico è costituita da ammissioni rese in sede di sommarie informazioni e tali ammissioni sono riconducibili all'ambito di tutela dell'art. 63, la loro inutilizzabilità può condurre all'assoluzione anche se il fatto materiale appare provato.
  • Per gli organi investigativi: se nel corso dell'esame di una persona informata emergono indizi a suo carico, è obbligatorio interrompere l'esame, avvertire la persona e invitarla a nominare un difensore; la mancata osservanza di tale onere rende inutilizzabili le dichiarazioni rese fino a quel momento.

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