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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29201/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto regolamento di competenza contro il provvedimento con cui il giudice della procedura aveva rigettato l'istanza di sospensione di una divisione avente a oggetto un immobile di proprietà comune con altro soggetto. La sospensione era stata chiesta sul presupposto che sull'immobile gravasse un sequestro conservativo disposto nell'ambito di un diverso giudizio relativo all'accertamento della responsabilità di alcuni soci amministratori di una società fallita; secondo la ricorrente, tale giudizio sarebbe stato pregiudiziale rispetto alla divisione e la vendita del bene avrebbe dovuto seguire le regole della liquidazione giudiziale. Ha inoltre sostenuto che gli effetti del sequestro dovessero estendersi al creditore procedente e che vi fossero anomalie nell'avviso di vendita. La resistente ha contestato il ricorso. La Corte ha rilevato, in via assorbente, la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa e ha comunque affermato che contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'ambito della gestione del processo esecutivo non è ammissibile il regolamento di competenza, ma soltanto l'opposizione agli atti esecutivi; ha inoltre ribadito che il regolamento di competenza è inammissibile anche avverso il provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo, poiché l'art. 295 c.p.c. riguarda la sospensione del processo di cognizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sia sulla carenza della sommaria esposizione dei fatti, sia, soprattutto, sulla regola per cui i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sulla gestione del processo esecutivo e sul diniego di sospensione non sono impugnabili con regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza ex art. 42 non è lo strumento impugnatorio utilizzabile contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione considerati nella decisione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione disciplinata da questa norma riguarda il processo di cognizione e non quello esecutivo.

  • artt. 618 e 623 c.p.c.

    Sono richiamati come norme che si riferiscono alla sospensione del processo esecutivo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 107 l. fall.

    È citato dalla ricorrente a sostegno della tesi che la vendita del bene dovrebbe avvenire nell'ambito della liquidazione giudiziale, ma la Corte non ne fa applicazione decisoria.

  • art. 47 l.fall.

    È richiamato dalla ricorrente a supporto dell'istanza di sospensione, ma non è oggetto di decisione nel merito.

Massime di principio

  • Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'esercizio dei poteri di direzione e gestione del processo esecutivo non è ammesso il regolamento di competenza; il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi.
  • Il regolamento di competenza è inammissibile anche quando sia proposto contro il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, poiché l'art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione del processo di cognizione e non quella dell'esecuzione.
  • Nel regolamento di competenza è necessario indicare una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina l'inammissibilità del rimedio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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