Sentenza del 07/03/2018 n. 494 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Preavviso di iscrizione ipotecaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a debiti IRPEF, sanzioni e interessi per gli anni 2003, 2004 e 2005. Ha sostenuto che l'immobile, assegnato all'ex coniuge dal giudice della separazione o del divorzio, non potesse essere ipotecato, richiamando la natura del diritto di abitazione e gli effetti dell'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione. Ha inoltre lamentato la genericità del preavviso, che non avrebbe indicato con precisione l'immobile interessato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria perché il debito superava la soglia di 20.000 euro, il preavviso era stato notificato nel termine previsto e l'iscrizione era stata effettuata ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/1973, dopo la notifica della cartella. L'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge non è stata considerata un ostacolo all'iscrizione ipotecaria sulla quota di proprietà del debitore, né uno scudo assoluto contro le pretese dei creditori. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.900 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 77 del DPR 602/1973
Equitalia può procedere a iscrivere ipoteca sugli immobili, anche su quelli adibiti a prima casa, purché il debito superi 20.000 euro.
La norma consente l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore, compresa una quota indivisa, quando ricorrono i presupposti quantitativi e procedurali previsti dalla legge.
Art. 50, comma 1, del DPR 602/1973
L'iscrizione è stata ritenuta effettuata rispettando il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Prima di procedere all'esecuzione forzata devono decorrere i termini previsti dalla notifica della cartella, salvo le ulteriori formalità applicabili all'iscrizione ipotecaria.
Art. 1024 del Codice civile
I diritti d'uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Il divieto di cessione o locazione dei diritti di uso e abitazione non impedisce, secondo la sentenza, l'iscrizione ipotecaria sulla quota di proprietà del debitore.
Art. 1599 del Codice civile
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere opponibile ai terzi entro nove anni, e anche oltre tale termine se trascritto.
L'opponibilità del diritto dell'assegnatario dipende dalla data certa e dalla trascrizione, non determina però l'inespropriabilità assoluta dell'immobile nei confronti dei creditori del proprietario.
Art. 155-quater del Codice civile
La Corte di cassazione ha attribuito rilevanza all'ordine delle trascrizioni del provvedimento di assegnazione e dell'atto di acquisto.
Il diritto di assegnazione prevale o è opponibile ai terzi secondo le regole della pubblicità immobiliare e dell'ordine delle trascrizioni.
Cassazione civile, sentenza n. 25835 del 31 ottobre 2017
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi nei limiti derivanti dalla data certa e dalla trascrizione, ma non attribuisce automaticamente una protezione assoluta contro i diritti dei creditori.
Cassazione civile, sentenza n. 15885 dell'11 luglio 2014
I creditori possono pignorare la casa assegnata dal giudice a uno degli ex coniugi se quest'ultimo è anche proprietario dell'immobile.
L'assegnazione della casa coniugale non costituisce uno scudo assoluto contro il pignoramento quando l'assegnatario è anche proprietario e debitore.
Massime di principio
- L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile del debitore, anche se adibito a prima casa o posseduto in comproprietà, quando il debito supera la soglia di legge e sono rispettati gli obblighi di notifica e i termini procedurali.
- L'iscrizione ipotecaria sulla quota indivisa del debitore può essere legittima anche se l'immobile è assegnato all'ex coniuge come casa familiare.
- Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale tutela il diritto di godimento dell'assegnatario e può essere opponibile ai terzi se correttamente documentato e trascritto, ma non rende automaticamente l'immobile impignorabile o non ipotecabile.
- Per valutare l'opponibilità dell'assegnazione occorre verificare la data certa del provvedimento, la sua trascrizione e l'ordine delle trascrizioni rispetto agli atti dei terzi.
- La contestazione di un preavviso di ipoteca deve indicare concrete irregolarità, come l'assenza della notifica, il mancato rispetto dei termini, il superamento della soglia o errori nell'individuazione del debitore e dell'immobile; la sola assegnazione della casa familiare normalmente non è sufficiente.
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