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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21468/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c. Non è stata quindi resa una decisione sul merito dei motivi di ricorso né sulla correttezza delle decisioni di merito impugnate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva prestato fideiussione a favore di una società che intratteneva rapporti finanziari con una banca. Dopo il sorgere del debito garantito, egli aveva acquistato un immobile e lo aveva conferito nel fondo patrimoniale costituito con il coniuge. La banca, poi succeduta da una società cessionaria del credito, aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci la costituzione del fondo patrimoniale e il conferimento immobiliare. I convenuti avevano resistito eccependo, da un lato, la nullità della fideiussione e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda della creditrice. In Cassazione i convenuti proponevano ricorso con tre motivi, ma prima della decisione hanno rinunciato al ricorso, con successiva accettazione della controparte e accordo sulla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione secondo quanto concordato tra le parti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di rinuncia accettata e di accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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