Cassazione Penale, Sentenza n. 15359/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 26/01/2026 della Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulla richiesta, avanzata dal Ministro della Giustizia il 31/07/2025, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Parisi nell'ambito di un procedimento di estradizione promosso dalla Repubblica dell'Uruguay per omicidio pluriaggravato ("rinvio a processo" e mandato di arresto). Il Procuratore generale deduce violazione di legge (art. 627 c.p.p.) perché, nel giudizio di rinvio successivo all'annullamento operato dalla Corte di cassazione (sentenza 2/10/2025), non poteva essere nuovamente discussa la competenza territoriale già definita dalla Cassazione; la Corte di appello aveva invece ritenuto competente la Corte d'appello di Roma fondandosi su accertamenti circa la mancata "effettiva" presenza del Parisi a Battipaglia alla data della richiesta di estradizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la domanda cautelare ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuova valutazione. Motivazione: la Corte di cassazione ha richiamato la propria sentenza del 2/10/2025 che aveva già chiarito l'insussistenza della incompetenza territoriale e che, ai sensi dell'art. 701 c.p.p., la competenza si lega al luogo di residenza del soggetto (per Parisi: Battipaglia, distretto di Salerno); inoltre l'art. 627 c.p.p. impedisce di rimettere in discussione in sede di rinvio la competenza già attribuita dalla sentenza di annullamento, salvo i casi limitati dell'art. 25 c.p.p.; non essendo emersi fatti nuovi che giustificassero la diversa decisione, la Corte d'appello aveva errato a devolvere la competenza alla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 714 cod. proc. pen.
Norma sulla possibilità di chiedere misure cautelari nell'ambito delle richieste di estradizione; richiamata come fondamento procedurale per la richiesta di custodia in carcere.
art. 701, comma 4, cod. proc. pen.
l'art. 701, comma 4, cod. proc. pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto
La competenza territoriale per le richieste di estradizione (e quindi per le misure cautelari collegate) si determina in base alla residenza, dimora o domicilio dell'estradando al momento di pervenire la domanda al Ministro; l'irreperibilità non muta automaticamente la competenza se la residenza formale rimane nel distretto.
art. 627, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
«Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25" e "Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa»
Impone che, nel giudizio conseguente all'annullamento della Cassazione, non si possa riaprire la discussione sulla competenza già definita dalla Cassazione stessa e che il giudice di rinvio è vincolato alle questioni di diritto decise dalla Suprema Corte, salvo eccezioni tassative.
art. 25 cod. proc. pen.
Prevede le ipotesi in cui, malgrado l'annullamento, possano emergere questioni che incidano sulla competenza o sulla regolarità del procedimento; citato però come deroga limitata al divieto di rimettere in discussione la competenza nel giudizio di rinvio.
art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (giurisprudenza citata)
Riferimento giurisprudenziale per motivare il divieto di rimettere in discussione, in sede di legittimità, questioni già decise, richiamato a supporto del principio applicato.
Massime di principio
- In cause di estradizione la competenza territoriale va individuata, di norma, nel distretto della residenza, dimora o domicilio dell'estradando al momento della ricezione della richiesta da parte del Ministro (art.701 c.p.p.); l'esistenza di una residenza anagrafica nel distretto mantiene la competenza anche se l'imputato risulti temporaneamente assente, salvo prova certa di allontanamento dal territorio.
- Se la Corte di cassazione, con sentenza di annullamento, ha già deciso in ordine alla competenza, nel giudizio di rinvio non è ammessa la rinnovata discussione della competenza stessa (art.627 c.p.p.), salvo le eccezioni tassative previste dall'art.25 c.p.p.; i giudici di merito devono uniformarsi alle questioni di diritto già risolte dalla Cassazione.
- L'irreperibilità dell'estradando richiede elementi certi e documentati per incidere sulla competenza territoriale: semplici indizi o presunzioni di allontanamento non sono sufficienti a spostare la competenza.
- Quando emergono dubbi concreti sulla presenza del soggetto nel territorio nazionale, la prassi corretta è attivare le procedure di ricerca e, se necessario, trasmettere gli atti al giudice competente individuato dalla normativa e dalla giurisprudenza, evitando decisioni affrettate che contrastino con precedenti della Cassazione.
- Nei procedimenti con profili internazionali (estradizione, richieste dall'estero), è importante aggiornare e verificare notifiche e strumenti di cooperazione internazionale (es. Red Notice) perché la mancata o inesatta rappresentazione degli elementi di fatto può generare incertezze procedurali rilevanti.
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