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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale del 30 giugno 2026 che disponeva la cessazione e la chiusura di un’attività sanitaria per esercizio abusivo, limitatamente agli effetti pregiudizievoli dedotti dal proprietario delle apparecchiature, e determinazione del 18 agosto 2026 sul dissequestro delle apparecchiature, limitatamente alla clausola che escludeva che la restituzione autorizzasse collocazione, detenzione o utilizzo in locali privi di autorizzazione sanitaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario delle apparecchiature elettromedicali, ha chiesto l’annullamento dei due provvedimenti regionali e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha contestato la determinazione del 30 giugno 2026 nella parte relativa alla cessazione dell’attività sanitaria e quella del 18 agosto 2026 nella parte in cui precisava che il dissequestro e la restituzione delle apparecchiature non legittimavano la loro collocazione, detenzione o utilizzazione in locali non muniti della prescritta autorizzazione sanitaria. Il testo non specifica ulteriori censure di legittimità articolate nel ricorso. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Sul fumus, il TAR ha ritenuto il ricorso apparentemente inammissibile per carenza di interesse: il divieto di svolgere attività sanitaria in locali non autorizzati incideva esclusivamente sulla sfera giuridica di un soggetto diverso dal ricorrente, mentre la clausola sulla restituzione delle apparecchiature non aveva sostanziale portata precettiva ed era ricognitiva di un divieto generale di legge. Il giudice ha inoltre rilevato, in via concorrente, che il ricorso appariva comunque infondato, poiché i provvedimenti si basavano sugli accertamenti del N.A.S. e sulle ammissioni del ricorrente. Quanto al periculum, non è stato provato un pericolo grave e irreparabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare in favore della Regione, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. La decisione riguarda la sola domanda cautelare e non definisce il merito del ricorso né la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso appare inammissibile per carenza di interesse (tenuto conto che il primo dei provvedimenti gravati, recante divieto di svolgimento di attività sanitaria presso locali non autorizzati, spiega effetti esclusivamente nella sfera giuridica di altro soggetto, mentre la contestata clausola del secondo provvedimento, a ben vedere, si appalesa sprovvista di sostanziale portata precettiva oltreché ricognitiva di un generale divieto di legge) e, comunque, infondato (tenuto conto che i gravati provvedimenti riposano sugli accertamenti svolti dal N.A.S. e sulle ammissioni del ricorrente); Ritenuto, inoltre, non provato alcun pericolo di natura grave ed irreparabile; Ritenuto, per tali ragioni, che la domanda cautelare va respinta;

    La tutela cautelare presuppone fumus boni iuris e periculum in mora; la domanda è stata respinta sia per le rilevate carenze quanto alla plausibilità del ricorso, sia perché non risultava provato un pericolo grave e irreparabile.

  • art. 13 l.r. Basilicata n. 28/2000

    Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso appare inammissibile per carenza di interesse (tenuto conto che il primo dei provvedimenti gravati, recante divieto di svolgimento di attività sanitaria presso locali non autorizzati, spiega effetti esclusivamente nella sfera giuridica di altro soggetto, mentre la contestata clausola del secondo provvedimento, a ben vedere, si appalesa sprovvista di sostanziale portata precettiva oltreché ricognitiva di un generale divieto di legge) e, comunque, infondato (tenuto conto che i gravati provvedimenti riposano sugli accertamenti svolti dal N.A.S. e sulle ammissioni del ricorrente);

    La previsione regionale è richiamata quale base dei provvedimenti fondati sugli accertamenti del N.A.S.; il TAR osserva che il divieto di esercizio sanitario in locali non autorizzati produceva effetti nella sfera di un soggetto diverso dal ricorrente.

  • art. 13 l. n. 689/1981

    Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso appare inammissibile per carenza di interesse (tenuto conto che il primo dei provvedimenti gravati, recante divieto di svolgimento di attività sanitaria presso locali non autorizzati, spiega effetti esclusivamente nella sfera giuridica di altro soggetto, mentre la contestata clausola del secondo provvedimento, a ben vedere, si appalesa sprovvista di sostanziale portata precettiva oltreché ricognitiva di un generale divieto di legge) e, comunque, infondato (tenuto conto che i gravati provvedimenti riposano sugli accertamenti svolti dal N.A.S. e sulle ammissioni del ricorrente);

    Il testo non espone una specifica interpretazione della disciplina sul dissequestro: la clausola impugnata è giudicata priva di autonoma portata precettiva e ricognitiva di un generale divieto di legge.

Massime di principio

  • La legittimazione e l’interesse a impugnare richiedono che l’atto produca effetti diretti e attuali nella sfera giuridica del ricorrente; non è sufficiente che il ricorrente sia proprietario di beni utilizzati nell’attività cui il provvedimento si riferisce, se il divieto è rivolto esclusivamente a un soggetto diverso.
  • Una clausola meramente ricognitiva di un divieto generale di legge, priva di autonoma portata precettiva, non determina di per sé una lesione autonomamente impugnabile.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mancata prova di un pericolo grave e irreparabile è sufficiente a escludere il periculum in mora; la domanda può inoltre essere respinta quando il ricorso appaia inammissibile o infondato.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

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