Ordinanza n. 557/2026 - Bari, Sezione 3
per la condanna del Comune intimato al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo pari a €uro 78.264,95 a titolo di danno patrimoniale da illegittima occupazione, oltre la svalutazione monetaria, gli interessi legali sul credito rivalutato dalla maturazione al saldo nonché interessi moratori o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; riqualificato il giudizio, con sentenza della Sezione n.1281/2025, in ottemperanza delle sentenze nn. 994/2015; 203/2018 e 21/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di precedenti sentenze relative al pagamento del danno da illegittima occupazione
Esito
La controversia
Il giudizio, originariamente proposto per ottenere la condanna del Comune al pagamento di € 78.264,95, oltre rivalutazione, interessi e ulteriori accessori, era stato riqualificato con sentenza come giudizio di ottemperanza alle precedenti sentenze nn. 994/2015, 203/2018 e 21/2021. Con la sentenza n. 1281/2025 il TAR aveva ordinato al Comune di eseguire senza indugio tali pronunce e di pagare € 47.227,15 a titolo di sorte capitale, oltre agli accessori quantificati in motivazione, disponendo altresì la vigilanza di un commissario ad acta sull'adempimento. Nella fase successiva, destinata alla verifica dell'effettiva esecuzione, sono stati depositati la relazione del commissario e il mandato di pagamento, dichiarato regolarmente incassato dal difensore dei ricorrenti. Le parti hanno quindi dato atto della cessazione della materia del contendere; i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune alle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha preso atto della corretta ed effettiva esecuzione delle sentenze nn. 994/2015, 203/2018, 21/2021 e 1281/2025. Ha ritenuto che la fase processuale residua non avesse più natura cognitoria, essendo il giudizio di ottemperanza già definito con la sentenza n. 1281/2025, ma consistesse nella mera verifica dell'adempimento. Per tale ragione, qualificandola come fase non decisoria e incidentale, ha escluso la possibilità di adottare statuizioni sulle spese e ha disposto nulla per le spese.
Massime di principio
- Quando, dopo la definizione del giudizio di ottemperanza, il giudice è chiamato soltanto a verificare l'effettiva esecuzione del giudicato e l'obbligazione è stata integralmente adempiuta, la pronuncia ha natura non decisoria e incidentale e si limita a prendere atto della corretta esecuzione.
- La richiesta di regolazione delle spese non può essere accolta nella fase meramente incidentale di verifica dell'esecuzione, se il giudizio cognitorio di ottemperanza è già stato definito con una precedente sentenza.
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