Cassazione Penale, Ordinanza n. 39350/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già confermata in appello per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis e 482 c.p. Dall'ordinanza emerge che i cinque motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, i profili dedotti riguardavano: l'idoneità del documento contraffatto a integrare il reato ex art. 497-bis c.p.; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il diniego delle attenuanti generiche; e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché non autosufficienti e meramente reiterativi.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
La sentenza impugnata aveva ritenuto idoneo il documento contraffatto a integrare il reato; la Cassazione non entra nel merito, ma rileva che la censura sul punto era meramente riproduttiva e quindi non scrutinabile.
art. 482 c.p.
Norma posta a fondamento della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non ne esamina il contenuto, limitandosi a confermare l'inammissibilità del ricorso.
art. 131-bis c.p.
La Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità; il ricorso che contestava il diniego è stato ritenuto privo di specifica critica e quindi inammissibile.
art. 62-bis c.p.
Rilevato il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito; la censura in cassazione è stata giudicata reiterativa e non specifica.
art. 163 c.p.
È richiamata in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; anche questa doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di riesame del merito: il ricorso deve evidenziare errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, non una generica reiterazione delle doglianze.
- La censura relativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza di merito abbia già compiutamente vagliato la sussistenza del fatto, la qualificazione del documento o la concedibilità dei benefici penali, la doglianza di legittimità deve essere articolata in modo specifico e autosufficiente per essere esaminabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39188/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39189/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39193/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39194/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39195/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39198/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →