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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39350/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già confermata in appello per i reati contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis e 482 c.p. Dall'ordinanza emerge che i cinque motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, i profili dedotti riguardavano: l'idoneità del documento contraffatto a integrare il reato ex art. 497-bis c.p.; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il diniego delle attenuanti generiche; e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché non autosufficienti e meramente reiterativi.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    La sentenza impugnata aveva ritenuto idoneo il documento contraffatto a integrare il reato; la Cassazione non entra nel merito, ma rileva che la censura sul punto era meramente riproduttiva e quindi non scrutinabile.

  • art. 482 c.p.

    Norma posta a fondamento della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non ne esamina il contenuto, limitandosi a confermare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità; il ricorso che contestava il diniego è stato ritenuto privo di specifica critica e quindi inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Rilevato il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito; la censura in cassazione è stata giudicata reiterativa e non specifica.

  • art. 163 c.p.

    È richiamata in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; anche questa doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di riesame del merito: il ricorso deve evidenziare errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, non una generica reiterazione delle doglianze.
  • La censura relativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza di merito abbia già compiutamente vagliato la sussistenza del fatto, la qualificazione del documento o la concedibilità dei benefici penali, la doglianza di legittimità deve essere articolata in modo specifico e autosufficiente per essere esaminabile.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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