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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/523

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce un modello unico per notificare e rendere pubbliche le operazioni effettuate da persone che ricoprono funzioni apicali all’interno di emittenti e di altri soggetti rilevanti, nonché dalle persone a loro strettamente associate. L’obiettivo è assicurare uniformità, comparabilità e maggiore efficienza nel flusso informativo previsto dal regolamento sugli abusi di mercato. Il testo disciplina anche l’uso obbligatorio dei mezzi elettronici per la trasmissione e specifica i dati da inserire nel modello, inclusa la possibilità di indicare operazioni aggregate e le rettifiche di notifiche già inviate.

Stabilisce il formato e il modello uniformi per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone con funzioni di amministrazione, controllo o direzione e da persone a loro strettamente associate, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in emittenti, partecipanti al mercato delle quote di emissione, piattaforme d’asta, commissari d’asta e sorveglianti d’asta, nonché alle persone strettamente associate a tali soggetti, quando effettuano operazioni soggette all’obbligo di notifica ex articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014. Riguarda il formato della notifica e le modalità di trasmissione al pubblico tramite mezzi elettronici, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; si applica dal 3 luglio 2016. Restano esclusi solo gli aspetti non disciplinati dal modello tecnico di notifica e comunicazione previsto dal regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523: formato e modello per la notifica delle operazioni dei soggetti apicali

Il regolamento attua l’articolo 19, paragrafo 15, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, introducendo un modello uniforme per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e dalle persone a loro strettamente associate. La finalità dichiarata è rendere il processo di notifica più efficiente e assicurare informazioni comparabili e trasparenti al pubblico.

Ambito soggettivo e finalità

Il testo riguarda i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento sugli abusi di mercato, in particolare:

  • persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
  • persone a loro strettamente associate.

Le operazioni considerate sono quelle soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento non introduce nuovi presupposti sostanziali dell’obbligo, ma disciplina esclusivamente il formato della notifica e le modalità tecniche di trasmissione e pubblicazione.

Definizione di mezzi elettronici

Ai fini del regolamento, la nozione di "mezzi elettronici" è definita in modo ampio e comprende le attrezzature elettroniche per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione dei dati, inclusa la compressione digitale, tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Formato uniforme della notifica

L’articolo 2 impone l’uso del modello di notifica contenuto nell’allegato per tutte le comunicazioni relative alle operazioni rilevanti. Il modello è strutturato per raccogliere in modo standardizzato i dati essenziali e garantire omogeneità tra le varie notifiche presentate nell’Unione.

L’allegato richiede, in particolare, informazioni su:

  • identità della persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o direzione, oppure della persona strettamente associata;
  • motivo della notifica, compresa la posizione o qualifica ricoperta;
  • identificazione dell’emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissioni, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta o del sorvegliante d’asta;
  • dati relativi allo strumento finanziario e alla natura dell’operazione;
  • prezzo e volume;
  • eventuali informazioni aggregate;
  • data dell’operazione;
  • luogo di esecuzione.

Operazioni individuali, aggregate e rettifiche

Il modello può essere compilato sia per singole operazioni sia per operazioni aggregate. L’aggregazione è ammessa solo quando le operazioni:

  • riguardano lo stesso strumento finanziario o la stessa quota di emissione;
  • hanno la stessa natura;
  • sono effettuate nello stesso giorno;
  • sono effettuate nello stesso luogo.

In caso di aggregazione, il modello richiede il volume aggregato e il prezzo medio ponderato. Il testo sottolinea che operazioni di natura diversa, ad esempio acquisti e vendite, non possono essere aggregate né compensate tra loro.

È inoltre previsto un campo specifico per le notifiche di modifica, da utilizzare quando si corregge una notifica già trasmessa: occorre indicare la notifica originaria e spiegare l’errore corretto.

Trasmissione elettronica e ruolo delle autorità competenti

Le notifiche devono essere trasmesse mediante mezzi elettronici. Tali mezzi devono assicurare:

  • completezza delle informazioni;
  • integrità dei dati;
  • riservatezza durante tutta la trasmissione;
  • certezza della fonte dell’informazione trasmessa.

Le autorità competenti hanno l’obbligo di stabilire e pubblicare sul proprio sito internet i mezzi elettronici da utilizzare per la trasmissione delle notifiche.

Dati tecnici e rinvii ad altri atti

L’allegato rinvia, per alcune specifiche tecniche, al regolamento delegato (UE) 2016/522 e al regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. In particolare, il modello richiama standard relativi a:

  • identificazione degli strumenti finanziari;
  • dati di prezzo e quantità;
  • codici LEI conformi alla norma ISO 17442;
  • formato della data secondo ISO 8601;
  • identificazione della sede di negoziazione, dell’internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 3 luglio 2016. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di mezzi elettronici

Ai fini del regolamento, per "mezzi elettronici" si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione dei dati, inclusa la compressione digitale, tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Obbligo di usare il modello uniforme

Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate devono utilizzare il modello di notifica contenuto nell’allegato per le operazioni soggette all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Trasmissione elettronica e requisiti di sicurezza

Le notifiche devono essere trasmesse mediante mezzi elettronici che garantiscano completezza, integrità e riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione, nonché la certezza della fonte dell’informazione trasmessa.

Pubblicazione dei mezzi elettronici da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti devono stabilire e pubblicare sul proprio sito internet i mezzi elettronici da utilizzare per la trasmissione delle notifiche.

Contenuto del modello di notifica

L’allegato richiede dati sulla persona notificante o strettamente associata, sul motivo della notifica, sull’emittente o altro soggetto rilevante, e sull’operazione: descrizione dello strumento finanziario, natura dell’operazione, prezzi e volumi, eventuali informazioni aggregate, data dell’operazione e luogo di esecuzione.

Operazioni aggregate e rettifiche

Il modello consente la presentazione sia di singole operazioni sia di operazioni aggregate, purché riguardino lo stesso strumento, siano della stessa natura, effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo; in tal caso va indicato il volume aggregato e il prezzo medio ponderato. Il modello include inoltre un campo specifico per le notifiche di modifica, da usare per indicare la notifica originaria e spiegare l’errore corretto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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