Regolamento (UE) 2016/523
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce un modello unico per notificare e rendere pubbliche le operazioni effettuate da persone che ricoprono funzioni apicali all’interno di emittenti e di altri soggetti rilevanti, nonché dalle persone a loro strettamente associate. L’obiettivo è assicurare uniformità, comparabilità e maggiore efficienza nel flusso informativo previsto dal regolamento sugli abusi di mercato. Il testo disciplina anche l’uso obbligatorio dei mezzi elettronici per la trasmissione e specifica i dati da inserire nel modello, inclusa la possibilità di indicare operazioni aggregate e le rettifiche di notifiche già inviate.
Stabilisce il formato e il modello uniformi per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone con funzioni di amministrazione, controllo o direzione e da persone a loro strettamente associate, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in emittenti, partecipanti al mercato delle quote di emissione, piattaforme d’asta, commissari d’asta e sorveglianti d’asta, nonché alle persone strettamente associate a tali soggetti, quando effettuano operazioni soggette all’obbligo di notifica ex articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014. Riguarda il formato della notifica e le modalità di trasmissione al pubblico tramite mezzi elettronici, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; si applica dal 3 luglio 2016. Restano esclusi solo gli aspetti non disciplinati dal modello tecnico di notifica e comunicazione previsto dal regolamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523: formato e modello per la notifica delle operazioni dei soggetti apicali
Il regolamento attua l’articolo 19, paragrafo 15, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, introducendo un modello uniforme per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e dalle persone a loro strettamente associate. La finalità dichiarata è rendere il processo di notifica più efficiente e assicurare informazioni comparabili e trasparenti al pubblico.
Ambito soggettivo e finalità
Il testo riguarda i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento sugli abusi di mercato, in particolare:
- persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- persone a loro strettamente associate.
Le operazioni considerate sono quelle soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento non introduce nuovi presupposti sostanziali dell’obbligo, ma disciplina esclusivamente il formato della notifica e le modalità tecniche di trasmissione e pubblicazione.
Definizione di mezzi elettronici
Ai fini del regolamento, la nozione di "mezzi elettronici" è definita in modo ampio e comprende le attrezzature elettroniche per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione dei dati, inclusa la compressione digitale, tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Formato uniforme della notifica
L’articolo 2 impone l’uso del modello di notifica contenuto nell’allegato per tutte le comunicazioni relative alle operazioni rilevanti. Il modello è strutturato per raccogliere in modo standardizzato i dati essenziali e garantire omogeneità tra le varie notifiche presentate nell’Unione.
L’allegato richiede, in particolare, informazioni su:
- identità della persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o direzione, oppure della persona strettamente associata;
- motivo della notifica, compresa la posizione o qualifica ricoperta;
- identificazione dell’emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissioni, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta o del sorvegliante d’asta;
- dati relativi allo strumento finanziario e alla natura dell’operazione;
- prezzo e volume;
- eventuali informazioni aggregate;
- data dell’operazione;
- luogo di esecuzione.
Operazioni individuali, aggregate e rettifiche
Il modello può essere compilato sia per singole operazioni sia per operazioni aggregate. L’aggregazione è ammessa solo quando le operazioni:
- riguardano lo stesso strumento finanziario o la stessa quota di emissione;
- hanno la stessa natura;
- sono effettuate nello stesso giorno;
- sono effettuate nello stesso luogo.
In caso di aggregazione, il modello richiede il volume aggregato e il prezzo medio ponderato. Il testo sottolinea che operazioni di natura diversa, ad esempio acquisti e vendite, non possono essere aggregate né compensate tra loro.
È inoltre previsto un campo specifico per le notifiche di modifica, da utilizzare quando si corregge una notifica già trasmessa: occorre indicare la notifica originaria e spiegare l’errore corretto.
Trasmissione elettronica e ruolo delle autorità competenti
Le notifiche devono essere trasmesse mediante mezzi elettronici. Tali mezzi devono assicurare:
- completezza delle informazioni;
- integrità dei dati;
- riservatezza durante tutta la trasmissione;
- certezza della fonte dell’informazione trasmessa.
Le autorità competenti hanno l’obbligo di stabilire e pubblicare sul proprio sito internet i mezzi elettronici da utilizzare per la trasmissione delle notifiche.
Dati tecnici e rinvii ad altri atti
L’allegato rinvia, per alcune specifiche tecniche, al regolamento delegato (UE) 2016/522 e al regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. In particolare, il modello richiama standard relativi a:
- identificazione degli strumenti finanziari;
- dati di prezzo e quantità;
- codici LEI conformi alla norma ISO 17442;
- formato della data secondo ISO 8601;
- identificazione della sede di negoziazione, dell’internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 3 luglio 2016. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di mezzi elettronici
Ai fini del regolamento, per "mezzi elettronici" si intendono le attrezzature elettroniche per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione dei dati, inclusa la compressione digitale, tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Obbligo di usare il modello uniforme
Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate devono utilizzare il modello di notifica contenuto nell’allegato per le operazioni soggette all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014.
Trasmissione elettronica e requisiti di sicurezza
Le notifiche devono essere trasmesse mediante mezzi elettronici che garantiscano completezza, integrità e riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione, nonché la certezza della fonte dell’informazione trasmessa.
Pubblicazione dei mezzi elettronici da parte delle autorità competenti
Le autorità competenti devono stabilire e pubblicare sul proprio sito internet i mezzi elettronici da utilizzare per la trasmissione delle notifiche.
Contenuto del modello di notifica
L’allegato richiede dati sulla persona notificante o strettamente associata, sul motivo della notifica, sull’emittente o altro soggetto rilevante, e sull’operazione: descrizione dello strumento finanziario, natura dell’operazione, prezzi e volumi, eventuali informazioni aggregate, data dell’operazione e luogo di esecuzione.
Operazioni aggregate e rettifiche
Il modello consente la presentazione sia di singole operazioni sia di operazioni aggregate, purché riguardino lo stesso strumento, siano della stessa natura, effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo; in tal caso va indicato il volume aggregato e il prezzo medio ponderato. Il modello include inoltre un campo specifico per le notifiche di modifica, da usare per indicare la notifica originaria e spiegare l’errore corretto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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