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Circolare

Circolare numero 68 del 31-05-2020

L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o dell’Unione europea.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni operative per la presentazione telematica all INPS delle domande di dichiarazione di sussistenza di rapporti di lavoro subordinato irregolari con cittadini italiani o comunitari, come previsto dall art. 103 del D.L. 34/2020 e dal decreto 27 maggio 2020. Definisce termini di presentazione, destinatari settoriali ammessi, requisiti reddituali, contenuto obbligatorio della domanda, contributi dovuti e fasi della procedura, precisando che ulteriori indicazioni saranno fornite con successive circolari e che INPS e INL collaboreranno per l attuazione.

Istruzioni operative INPS per la presentazione delle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari ai sensi dell art. 103 del D.L. 34/2020

Punti principali

Premessa

Riferimento all art. 103 del D.L. 34/2020 e al decreto 27 maggio 2020; la circolare dà le prime istruzioni operative INPS limitatamente alle istanze relative alla dichiarazione di rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o UE; ulteriori istruzioni su procedimento saranno fornite successivamente.

Modalità di presentazione

Domande esclusivamente telematiche tramite servizio dedicato su www.inps.it, presentabili dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020; il contenuto formale della domanda è disciplinato dall art. 6 del decreto 27 maggio 2020.

Destinatari e settori ammessi

Possono presentare istanza datori di lavoro italiani, UE e stranieri con titolo di soggiorno art.9 D.lgs.286/1998; la procedura riguarda solo i settori indicati (agricoltura, assistenza alla persona per patologie/disabilità, lavoro domestico di sostegno) con codici Ateco elencati nell allegato 1 del decreto. Sono previste specifiche equiparazioni per alcune convivenze e comunità; esclusi alberghi, cliniche private, collegi-convitti e i rapporti in somministrazione.

Requisiti reddituali

Per l ammissione serve reddito imponibile o fatturato dell ultimo esercizio non inferiore a 30.000 euro annui per i datori di lavoro in genere. Per assistenza personale o lavoro domestico soggetto a importo minori: 20.000 euro per nucleo con un unico percettore, 27.000 euro per nucleo familiare con più percettori. Coniuge e parenti entro 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito. Esenzione del requisito per il datore affetto da patologie/disabilità che richiede un solo assistente. Norme specifiche per agricoli.

Contenuto obbligatorio della domanda

La domanda, a pena di inammissibilità, deve indicare settore Ateco, dati e documento del datore o legale rappresentante, dati e documento del lavoratore, attestazione del requisito reddituale, dichiarazione che la retribuzione non è inferiore al CCNL, durata e date del rapporto (inizio antecedente al 19/05/2020 e durata valida alla presentazione), importo della retribuzione, orario e luogo di lavoro, nonché l indicazione dei pagamenti effettuati o dell impegno a pagare i contributi previsti.

Pagamenti e contributi

Obbligatorio versamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore; la somma non è rimborsabile in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto. È previsto altresì un contributo forfettario aggiuntivo a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui misura e modalità saranno determinate con decreto interministeriale; il datore deve indicare nella domanda il pagamento della marca da bollo di 16 euro e il codice a barre telematico.

Procedura di emersione, sospensione dei procedimenti e adempimenti successivi

INPS e INL definiscono intese per scambio dati e sinergie operative. In caso di accoglimento, il datore dovrà effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi secondo future istruzioni. Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione del procedimento è sospesa l azione penale e amministrativa nei confronti del datore per l impiego dei lavoratori oggetto di istanza, salvo che l esito negativo sia indipendente dalla sua volontà; non è sospeso il procedimento per intermediazione illecita e sfruttamento ai sensi dell art. 603-bis c.p.

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