Circolare numero 71 del 03-06-2020
Con la presente circolare si illustra la novità normativa introdotta dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge 3/9/2019 n.101, convertito dalla legge 2/11/2019 n.128, riduce il requisito contributivo per laccesso allindennità di maternità/paternità e al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata da tre mensilità ad una mensilità di contribuzione versata con aliquota piena nei 12 mesi precedenti. La disposizione si applica per eventi iniziati dal 5/9/2019 e porta indicazioni su automaticità, eccezioni per i liberi professionisti, finanziamento degli oneri, istruzioni contabili e regime fiscale.
Riduzione requisito contributivo per indennità di maternità/paternità e congedo parentale (dl 101/2019, conv. legge 128/2019)
Punti principali
Modifica requisito contributivo
Il requisito per indennità di maternità/paternità e per il congedo parentale passa da 3 a 1 mensilità di contribuzione accreditata alla Gestione separata nei 12 mesi antecedenti linizio del periodo indennizzabile; la mensilità deve essere calcolata con aliquota piena.
Ambito soggettivo
La norma riguarda gli iscritti alla Gestione separata (parasubordinati e liberi professionisti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie).
Decorrenza ed effetti per maternità e paternità
La nuova regola si applica ai periodi iniziati in data coincidente o successiva al 5/9/2019; periodi parzialmente sovrapposti sono interamente indennizzabili secondo la nuova regola; i periodi conclusi prima del 5/9/2019 restano soggetti al requisito delle 3 mensilità.
Automaticità delle prestazioni
Lart.64-ter D.lgs.151/2001 garantisce lautomaticità per i parasubordinati quando il committente non versa il contributo; lautomaticità non si applica ai liberi professionisti responsabili delladempimento contributivo. Lindennità non è più condizionata allastensione dallattività.
Congedo parentale: requisiti e casi particolari
Per ogni periodo indennizzabile di congedo parentale è richiesta almeno una mensilità con aliquota piena nei 12 mesi precedenti. Lautomaticità non opera mai per il congedo parentale. Se il congedo è nel primo anno e manca il requisito, lindennità può essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo allindennità di maternità/paternità (con regole diverse a seconda che tale periodo ricada prima o dopo il 5/9/2019). Le richieste che ricadono parzialmente nelle due discipline devono essere frazionate e istruite separatamente.
Finanziamento dei maggiori oneri
Gli oneri stimati (5,3 mln 2019; 10,7 mln 2020; 10,9 mln 2021; fino a 12,3 mln annui dal 2029) sono coperti tramite riduzioni dei fondi indicati: principalmente riduzione del Fondo previsto dallart.1, comma 255, legge 145/2018 e per il 2020 mediante riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Istruzioni contabili
La modifica ha effetti solo amministrativi; le rilevazioni contabili restano invariate e si rinvia alle precedenti circolari n.66/2018 e n.109/2018 per i conti e le procedure.
Regime fiscale
Le indennità sono tassate secondo lart.6 del TUIR come reddito della categoria sostituita; allatto del pagamento lIstituto opera, se dovuta, la ritenuta alla fonte secondo le norme del TUIR (artt.23,24,11 o art.25 per indennità in sostituzione di lavoro autonomo). Sono riconosciute le detrazioni degli artt.12 e 13 del TUIR. Per i soggetti nel regime forfettario lindennità va certificata nella CU ma senza ritenuta danticipo.
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