Circolare numero 67 del 29-05-2020
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito - in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del 4 maggio 2020, e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34 del 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i criteri di accesso, le modalità di domanda, il finanziamento, il regime di incompatibilità/compatibilità e le istruzioni contabili per le indennità una tantum di €600 rivolte a categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza COVID-19 (stagionali, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati vendite a domicilio) per marzo 2020 e la proroga per aprile e maggio 2020 prevista dal decreto "Rilancio". Vengono inoltre definite le risorse disponibili, le procedure di monitoraggio INPS, le modalità telematiche di presentazione della domanda, il trattamento fiscale e contabile e le garanzie di tutela.
Indennità COVID-19 per lavoratori non coperti da altri interventi (D.M. 10/2020 e art. 84 D.L. "Rilancio")
Punti principali
Categorie beneficiarie
Lavoratori stagionali (esclusi turismo e stabilimenti termali), lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA iscritti alla Gestione separata, e incaricati alle vendite a domicilio con requisiti di reddito/iscrizione specifici.
Importo e periodo
Indennità pari a €600 per ciascuna mensilità: marzo 2020 (D.M. n.10/2020) e, in presenza dei medesimi requisiti, proroga per aprile e maggio 2020 prevista dall'art.84 del D.L. "Rilancio".
Requisiti generali di accesso
Periodo di riferimento per prestazioni lavorative specifico per categoria (es. almeno 30 giornate per stagionali e intermittenti nel 1/1/2019–31/1/2020), assenza di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di domanda (salvo intermittenti) e assenza di pensione diretta.
Domanda e modalità di presentazione
Domanda telematica all'INPS; accesso con PIN INPS, SPID livello 2+, CIE o CNS. Modalità semplificate previste (prima parte del PIN via SMS/e-mail) e possibilità di richiedere tramite Contact Center (803164 / 06 164164). Una sola domanda è sufficiente per tutte le mensilità spettanti.
Riesame domande respinte
Le domande presentate per l'indennità del marzo 2020 e respinte esclusivamente per non appartenenza del datore di lavoro ai settori turismo/termale saranno riesaminate d'ufficio dall'INPS; non è richiesta nuova domanda.
Finanziamento e monitoraggio
Limite di spesa per marzo: €220 milioni (Fondo per il reddito di ultima istanza, D.M. n.10/2020). Per aprile-maggio il limite complessivo è €3.840,8 milioni (D.L. "Rilancio"). INPS monitora l'erogazione nel rispetto dei limiti e comunica i risultati ai Ministeri.
Incompatibilità e incumulabilità (marzo)
Le indennità di marzo non sono compatibili con trattamenti di integrazione salariale, le altre indennità COVID previste dagli artt.27-30 e 38 del D.L. 18/2020, indennità per professionisti iscritti a casse private, e con il reddito di cittadinanza. Le indennità tra loro non sono cumulabili.
Incompatibilità e regole speciali (aprile-maggio)
Le indennità di aprile e maggio non sono cumulabili tra loro né con alcune altre indennità (es. lavoro domestico, sportivi). Se il nucleo percepisce Reddito di Cittadinanza inferiore a €600, quest'ultimo viene integrato fino all'importo dell'indennità (non viene erogata la doppia somma).
Compatibilità con altri strumenti
Le indennità (marzo e apr-magg) sono cumulabili con NASpI, DIS-COLL e indennità agricola; sono compatibili con borse lavoro, stage, tirocini, premi per studio/addestramento, compensi per attività sportiva dilettantistica e lavoro occasionale entro €5.000 annui.
Regime fiscale e contributivo
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR; non danno diritto ad accredito di contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.
Istruzioni contabili e fluxi di pagamento
I pagamenti saranno eseguiti tramite procedura 'pagamenti accentrati' e sono istituiti conti specifici GAU30266–GAU30269 per erogazioni, GAU10266 per debiti e conti GAU24266–GAU24269 per recuperi indebitamente erogati; codici bilancio nuovi per registrazioni e gestione partitarie indicate in dettaglio.
Strumenti di tutela
Non è ammesso ricorso amministrativo contro i provvedimenti INPS in materia di queste indennità; è comunque possibile proporre azione giudiziaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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