Circolare numero 66 del 29-05-2020
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'estensione per il mese di aprile 2020 (e, per i lavoratori dello spettacolo, anche aprile e maggio 2020) delle indennità Covid-19 previste dal D.L. n.18/2020 e dalle modifiche introdotte dal D.L. n.34/2020: importi differenziati (generalmente 600 euro, 500 per l'agricoltura), modalità di erogazione automatica per chi ha già beneficiato a marzo, termini e modalità per le nuove domande, e regole di incompatibilità e cumulabilità con altre prestazioni (assegno ordinario di invalidità, Reddito di Cittadinanza, pensioni). La circolare rinvia alla n.49/2020 per aspetti contabili e fiscali e annuncia ulteriori istruzioni per le mensilità di maggio.
Proroga ed erogazione indennità Covid-19 per aprile (e talune mensilità di aprile-maggio) previste dal D.L. n.34/2020
Punti principali
Proroga indennità aprile - liberi professionisti e collaborazioni
Soggetti già beneficiari per marzo ricevono anche per aprile unindennità di 600 euro erogata dallINPS; non concorre a formazione del reddito, non dà contribuzione figurativa né assegno per il nucleo familiare
Proroga indennità aprile - lavoratori autonomi gestioni speciali AGO
Beneficiari che hanno percepito lindennità a marzo ricevono anche per aprile 600 euro erogati dallINPS; stessa disciplina fiscale e previdenziale (nessun reddito, nessuna contribuzione figurativa, nessun assegno nucleo familiare)
Proroga indennità aprile - stagionali turismo e stabilimenti termali
I lavoratori stagionali che hanno fruito dellindennità a marzo percepiscono anche per aprile 600 euro erogati dallINPS; medesime esclusioni fiscali e previdenziali
Proroga indennità aprile - lavoratori agricoli
Per i lavoratori agricoli già beneficiari a marzo lindennità di aprile è fissata in 500 euro erogati dallINPS; non concorre a reddito e non prevede contribuzione figurativa né assegno nucleo familiare
Indennità lavoratori dello spettacolo per aprile e maggio
Iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo hanno diritto a 600 euro per aprile e maggio 2020. Due platee: a) chi ha già fruito a marzo non deve presentare nuova domanda; b) nuovi aventi diritto (almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e reddito 2019 ≤ 35.000 euro) devono presentare domanda. Requisiti ulteriori: non titolari di pensione diretta e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020
Modalità di erogazione e categorie che devono presentare domanda
Per chi ha già ottenuto lindennità a marzo, lerogazione di aprile è automatica secondo la modalità di pagamento indicata nella domanda di marzo. Devono presentare nuova domanda: i lavoratori dello spettacolo della seconda platea e i richiedenti titolari di assegno ordinario di invalidità che in precedenza fossero stati esclusi. Domande via portale INPS (SPID/CIE/CNS/PIN o procedura semplificata con prima parte del PIN) o Contact Center integrato
Termine per la presentazione tardiva delle domande per marzo
I lavoratori che non hanno presentato domanda per le indennità di marzo possono farlo entro 15 giorni dallentrata in vigore del D.L. n.34/2020; la circolare indica la scadenza del 3 giugno 2020. Chi ottiene lindennità per marzo non dovrà ripresentare domanda per aprile, che sarà attribuita dufficio
Incumulabilità generale e incompatibilità con altre indennità
Le indennità previste dallart.84 del D.L. n.34/2020 non sono cumulabili tra loro, né con lindennità per lavoratori domestici o con altre indennità specifiche previste dalle norme richiamate (es. articolo 44 D.L.18/2020, art.98 D.L.34/2020 per sportivi)
Cumulabilità con Assegno ordinario di invalidità
La disposizione è stata modificata: le indennità Covid-19 (artt.27,28,29,30,38 e 44 D.L.18/2020) risultano cumulabili con lAssegno ordinario di invalidità (legge n.222/1984). Le domande respinte esclusivamente per titolarità di tale assegno saranno riesaminate dufficio e accolte; i titolari di assegno che non avevano presentato domanda per marzo possono farlo entro il termine di 15 giorni (scadenza 3 giugno 2020) per ottenere lindennità anche per marzo e aprile
Rapporti con il Reddito di Cittadinanza
Per marzo permane lincompatibilità tra indennità Covid-19 e Reddito di Cittadinanza. Per le indennità di aprile (art.84) se il nucleo percettore di RDC ha un importo inferiore allindennità (600 o 500 euro) si procede non al pagamento diretto dellindennità ma allintegrazione del RDC fino allammontare dellindennità. Se il RDC è pari o superiore allindennità, questultima non è erogata. Domande precedentemente respinte per titolo di RDC saranno riesaminate dufficio; i titolari di RDC che non avevano presentato domanda per aprile possono farlo entro 15 giorni dallentrata in vigore del D.L. n.34/2020
Rinvio e aspetti contabili, fiscali e ulteriori istruzioni
Si rinvia alla circolare n.49/2020 per dettagli normativi, contabili e fiscali. Viene precisata lincompatibilità delle indennità con le pensioni dirette a carico dellAGO e di altre forme previdenziali e con talune indennità (es. Ape sociale). Ulteriori istruzioni per le indennità di maggio saranno fornite con apposita circolare prossima
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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