Sentenza n. 314/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. IV ter, 3 gennaio 2025 n.2101, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario sul ricorso n. 13562/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri- FORMEZ P.a., Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM, concernenti il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato, indetto con bando 23 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 104 del 31 dicembre 2021: a) dell’avviso di scorrimento della graduatoria per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM); b) dell’avviso di scorrimento della graduatoria per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO); c) dei relativi allegati per come pubblicati il 14 ottobre 2024, d) dell’elenco delle sedi del Ministero dell’Interno allegato pubblicato in forma aggiornata sul sito di Formez Pa il 16 ottobre 2024; e degli atti presupposti e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sul ricorso contro gli avvisi e gli atti di scorrimento delle graduatorie dei profili AMM ed ECO
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismi concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, risultati idonei in una procedura concorsuale per l’assunzione di personale non dirigenziale, avevano impugnato gli avvisi e gli allegati relativi allo scorrimento delle graduatorie, sostenendo che l’Amministrazione avesse applicato gli scorrimenti a un numero di posti inferiore rispetto a quello deliberato, con conseguente pregiudizio per i candidati collocati in graduatoria. In primo grado erano stati dedotti eccesso di potere, manifesta irragionevolezza e illogicità, erroneità dell’istruttoria ed errori di calcolo, difetto assoluto di motivazione, violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, violazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 487/1994, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta, violazione del buon andamento e della trasparenza, illegittimità derivata e violazione dell’art. 24 Cost. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia riconducibile al diritto all’assunzione e a una fase successiva alla conclusione del concorso. In appello, i ricorrenti hanno censurato la motivazione della sentenza come carente, contraddittoria, apparente e perplessa, denunciando errori nell’individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale e difetto di istruttoria giudiziale. Hanno inoltre riproposto le censure di merito non esaminate dal TAR. Un appellante ha rinunciato all’impugnazione dopo aver sottoscritto un contratto con l’Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato parzialmente improcedibile l’appello limitatamente alla posizione dell’appellante che aveva sottoscritto il contratto con l’Amministrazione, ritenendo chiaro il venir meno dell’interesse alla decisione anche se la rinuncia non era stata notificata alle altre parti. Per gli altri appellanti ha respinto l’appello e confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha qualificato la controversia non come contestazione di scelte discrezionali di macro-organizzazione relative all’opportunità di procedere allo scorrimento, alla sua applicazione o all’indizione di nuove procedure, ma come contestazione di meri errori materiali o di calcolo nell’esecuzione di scorrimenti già deliberati. Secondo il giudice, tale attività sarebbe stata svolta senza margini di discrezionalità e senza esercizio di potere autoritativo, incidendo invece sul diritto dei candidati all’assunzione; ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Confermata quindi la sentenza del TAR, il Consiglio di Stato non ha esaminato le ulteriori questioni di merito. Le spese del grado di appello sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Le disposizioni sull’accesso agli atti sono state richiamate dai ricorrenti tra i motivi di impugnazione, ma non esaminate nel merito a causa della declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela difensiva e all’accesso, senza esame nel merito da parte del giudice amministrativo.
art. 1 d.P.R. 487/1994
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la relativa censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia relativa a meri errori materiali o di calcolo commessi nell’esecuzione di scorrimenti di una graduatoria concorsuale già deliberati, senza margini di discrezionalità e senza esercizio di potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, incidendo sul diritto all’assunzione.
- La contestazione di scelte amministrative discrezionali concernenti l’an, il quomodo o l’estensione dello scorrimento della graduatoria può appartenere alla giurisdizione amministrativa quando investe l’esercizio di potere; tale situazione è distinta dalla contestazione della mera esecuzione materiale di uno scorrimento già deciso.
- Una volta confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudice d’appello non può esaminare le ulteriori questioni di merito riproposte dall’appellante.
- La rinuncia all’impugnazione, anche se non notificata alle altre parti, può giustificare la declaratoria di improcedibilità limitatamente al rinunciante quando il comportamento processuale manifesta in modo chiaro il venir meno dell’interesse alla decisione.
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