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Sentenza

Sentenza del 07/10/2019 n. 41070 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Sanzioni - Omesso versamento IVA - Reato ex art. 10-ter decreto legislativo n. 74/2000 - Emissione fatture - Mancato versamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano sostenendo che mancasse l'elemento soggettivo del reato. Ha dedotto che l'IVA non era stata incassata dai clienti, che la società versava in una situazione di crisi di liquidità aggravata dalla riduzione o revoca degli affidamenti bancari e che le risorse disponibili erano state destinate al pagamento degli stipendi dei dipendenti. Secondo la difesa, tali circostanze avrebbero escluso l'obbligo di versamento, la colpevolezza o la sussistenza di una situazione di forza maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato F.C. al pagamento delle spese processuali. Ha confermato che il reato richiede il dolo generico, consistente nella consapevole omissione del versamento, senza che rilevino normalmente le ragioni economiche della scelta. Fuori dal regime dell'IVA per cassa, l'obbligo di versamento nasce ordinariamente indipendentemente dall'effettiva riscossione delle fatture; pertanto, il mancato incasso, lo sconto bancario delle fatture, la crisi di liquidità e il pagamento degli stipendi non escludono di per sé il reato. La sentenza di merito, già riformata solo per disporre la non menzione della condanna nel casellario, è rimasta confermata nel resto.

Norme richiamate

  • Art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale.

    La norma configura un reato omissivo istantaneo e richiede il dolo generico. Salvo l'applicazione del regime IVA per cassa, l'obbligo di versamento è normalmente indipendente dall'effettiva riscossione dei corrispettivi.

  • Art. 611 del codice di procedura penale

    Termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive nei procedimenti in camera di consiglio.

    La Corte ha ritenuto intempestiva la memoria difensiva depositata e, pertanto, non era tenuta a esaminarla.

  • Art. 616 del codice di procedura penale

    Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

    Poiché il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Art. 51 del codice penale

    Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

    Il pagamento degli stipendi ai dipendenti non è stato considerato un adempimento di un dovere idoneo a giustificare l'omesso versamento dell'IVA.

  • Art. 2777 del codice civile

    Prevalenza dei crediti da lavoro dipendente nell'ordine dei privilegi.

    La priorità dei crediti da lavoro rispetto a quelli erariali opera nell'ambito delle procedure esecutive e fallimentari, ma non consente, in via generale, di giustificare l'omesso versamento dell'IVA in un contesto ordinario.

  • Art. 2778 del codice civile

    Ordine dei privilegi sui crediti erariali.

    Il raffronto con i crediti da lavoro rileva solo nell'ambito dell'ordine distributivo delle procedure esecutive o concorsuali e non esclude automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento IVA.

  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge n. 134 del 2012

    Regime dell'IVA per cassa.

    Il regime speciale può collegare l'esigibilità dell'IVA all'incasso del corrispettivo; in sua assenza, vale ordinariamente il criterio per competenza, con obbligo di versamento anche per fatture non riscosse.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento IVA, la mancata riscossione delle fatture non esclude normalmente l'obbligo fiscale, se il contribuente non opera nel regime dell'IVA per cassa.
  • La crisi di liquidità non costituisce automaticamente forza maggiore né esclude il dolo: il contribuente deve dimostrare di aver adottato tutte le iniziative concretamente esigibili per reperire le risorse e adempiere al tributo.
  • La scelta di emettere fatture prima dell'incasso espone ordinariamente il contribuente all'obbligo di versare l'IVA maturata; il mancato pagamento del cliente o lo sconto bancario della fattura non sono, di per sé, cause di giustificazione.
  • Il pagamento prioritario degli stipendi non giustifica automaticamente l'omesso versamento IVA. Le regole di preferenza tra crediti fiscali e crediti da lavoro operano principalmente nelle procedure esecutive o concorsuali.
  • Per escludere la responsabilità occorre provare circostanze eccezionali e non imputabili, nonché l'adozione tempestiva di ogni misura ragionevole per evitare l'omissione; la semplice difficoltà economica dell'impresa è normalmente insufficiente.

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