Cassazione Civile, Ordinanza n. 07428/2026 del 28/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva accertato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2013 e 2014 da parte del titolare di una ditta individuale che operava come CTD per la raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, emettendo avviso di accertamento nei confronti del contribuente e del bookmaker quale coobbligato solidale. In primo grado il ricorso era stato rigettato, ma in appello il solo contribuente aveva ottenuto accoglimento. La CTR aveva ritenuto: a) che la sentenza di primo grado fosse carente di motivazione su numerosi motivi del ricorso introduttivo; b) che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione sul quantum e sui criteri di determinazione della base imponibile; c) che fosse errata l'attribuzione al contribuente dell'attività di gestione dei concorsi pronostici, trattandosi a suo dire di mera attività di ricevitoria. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per motivazione apparente della sentenza regionale e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; il secondo per violazione della disciplina sull'imposta unica e sulla soggettività passiva, sostenendo che anche l'attività di ricevitoria svolta per conto di bookmaker privo di concessione integra il presupposto dell'imposta per i periodi d'imposta successivi al 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del bookmaker estero, non presente nel giudizio di secondo grado e rimasto intimato senza costituzione, con compensazione delle spese. Nel merito, ha accolto entrambi i motivi proposti nei confronti del contribuente: ha ritenuto effettivamente apparente la motivazione della sentenza della CTR, perché non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e si limitava ad affermazioni generiche e contraddittorie; ha inoltre affermato che, per gli anni 2013 e 2014, l'attività di ricevitoria svolta per conto di un bookmaker estero privo di concessione costituisce requisito di assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse, con conseguente erroneità della diversa affermazione della CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stata invocata quale base per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte lo richiama come norma costituzionale che impone la motivazione della sentenza, la cui violazione integra nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della nullità della sentenza priva di motivazione effettiva o solo apparente.
È richiamato tra le norme che impongono una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale tributaria richiamata tra quelle violate dalla motivazione apparente.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale disposizione che impone la struttura e la motivazione della sentenza tributaria.
art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 54, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998
È richiamato nel secondo motivo quale norma sostanziale sulla disciplina dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010
Richiamato nel secondo motivo per la disciplina dell'imposta unica e del relativo perimetro applicativo.
art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011
La Corte evidenzia che consente, in mancanza di dati del totalizzatore nazionale, la quantificazione induttiva dell'imposta sulla base della raccolta media della provincia di riferimento.
artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998
Sono richiamati nell'accertamento come base normativa del recupero dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste solo in forma grafica ma non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, le prove valutate e le ragioni del decisum.
- La nullità per motivazione apparente ricorre anche quando le argomentazioni siano perplesse, contraddittorie o comunque obiettivamente inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, per i periodi d'imposta successivi al 2011, l'attività di ricevitoria svolta per conto di un bookmaker estero privo di concessione integra il presupposto di assoggettamento al tributo anche in capo al titolare della ricevitoria.
- Se il contribuente non ha fatto affluire scommesse al totalizzatore nazionale, l'imposta può essere determinata induttivamente sulla base della raccolta media della provincia di riferimento secondo la disciplina applicabile.
- Il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni generiche sull'assenza di motivazione dell'atto o della sentenza precedente, ma deve specificare le ragioni della decisione in modo controllabile in cassazione.
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