Sentenza del 01/02/2016 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TERMINI PER ACCERTAMENTO - Procedimento penale - Raddoppio termini accertamento - Sussistenza raddoppio termini - Archiviazione procedimento penale - Mancanza presupposti per raddoppio termini - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La denuncia presentata ai sensi dell'art. 331 c.p.p. è sufficiente a consentire all'Agenzia delle Entrate di beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento, anche se il procedimento penale viene successivamente archiviato. L'archiviazione non incide retroattivamente sulla legittimità del raddoppio, in ragione dell'autonomia e del cosiddetto doppio binario tra procedimento penale e procedimento tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento perché notificato oltre i termini ordinari. In particolare, ha contestato l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto in presenza di una denuncia per un reato tributario, sostenendo che l'archiviazione del procedimento penale dimostrasse l'assenza dei presupposti per il raddoppio.
Norme richiamate
Art. 331 del codice di procedura penale
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
La denuncia all'autorità giudiziaria per fatti potenzialmente costituenti reato tributario può attivare il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento, senza che sia necessario un esito penale definitivo favorevole all'accusa.
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento tributario
Il raddoppio dei termini può operare quando, entro il termine ordinario, sia stata presentata una denuncia relativa a un reato tributario per il quale sussista l'obbligo di denuncia. La successiva archiviazione del procedimento penale non elimina automaticamente il presupposto già esistente al momento dell'accertamento.
Massime di principio
- Nel sistema del doppio binario, il procedimento tributario e quello penale sono autonomi: l'esito dell'uno non determina necessariamente quello dell'altro.
- Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini occorre verificare principalmente se la denuncia sia stata presentata tempestivamente e se, al momento della denuncia, i fatti fossero astrattamente riconducibili a un reato tributario.
- La successiva archiviazione penale, da sola, non comporta l'inesistenza retroattiva dei presupposti del raddoppio dei termini.
- L'archiviazione può tuttavia assumere rilievo se dimostra che la denuncia era originariamente priva di una base concreta o che mancavano già all'epoca i presupposti per l'obbligo di denuncia.
- In casi analoghi, la contestazione dovrebbe concentrarsi sulla tempestività della denuncia, sulla sua effettiva riconducibilità a un reato tributario e sulla sussistenza concreta dell'obbligo di denuncia, non soltanto sull'esito finale del procedimento penale.
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