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Provvedimento

Provvedimento del 14/09/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento modifica i termini per l’invio della relazione di accompagnamento e dei documenti a supporto dell’istanza di collaborazione volontaria, fissandoli a 30 giorni dalla prima o unica istanza. Prevede inoltre l’integrazione delle relazioni già presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione per includere imponibili, imposte e ritenute scaduti per accertamento, rilevanti ai fini della non punibilità.

Modifica dei termini per trasmettere la relazione e la documentazione nella voluntary disclosure

Modifica dei termini per la documentazione nella collaborazione volontaria

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate interviene sulla disciplina della collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro dei capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale, modificando i termini di trasmissione della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione. L’obiettivo è coordinare la procedura con le novità introdotte dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in materia di imponibili, imposte e ritenute già decaduti per l’accertamento.

Ambito e contenuto della modifica

La modifica riguarda il punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193, relativo alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. Il documento stabilisce che la relazione di accompagnamento all’istanza e la documentazione di supporto devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.

Imponibili, imposte e ritenute con termine di accertamento scaduto

Il provvedimento precisa che, nell’ambito della procedura, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere specificamente evidenziati nella relazione e nella documentazione. Solo in tal modo tali elementi possono considerarsi oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità prevista dall’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Regime per chi ha già presentato la relazione

Per i contribuenti che hanno già trasmesso la relazione di accompagnamento e intendono avvalersi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è prevista la possibilità di integrare la relazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. L’integrazione deve contenere l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute riferiti alle attività dichiarate per le quali il termine per l’accertamento è scaduto.

Motivazioni della modifica

La motivazione richiama il fatto che il decreto legislativo n. 128 del 2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, ha esteso la disciplina della voluntary disclosure includendo, ai fini della non punibilità, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute relativi ad attività dichiarate per i quali sia decorso il termine di accertamento. Poiché tali annualità sono più remote, i contribuenti possono incontrare difficoltà nel reperire documentazione e informazioni; per questo si ritiene opportuno concedere il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza per la trasmissione della relazione.

Termini operativi

  • La relazione di accompagnamento e la documentazione di supporto vanno trasmesse entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.
  • La prima o unica istanza deve essere presentata entro il 30 settembre 2015, come previsto dal provvedimento del 30 gennaio 2015.
  • Chi ha già presentato la relazione può integrarla entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate e regolamento di amministrazione;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • legge 15 dicembre 2014, n. 186;
  • decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 14 settembre 2015, e sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia Rossella Orlandi.

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