Deliberazione n. 193 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a restare privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. L’Autorità aveva già ingiunto alla piattaforma di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a garantirne la non identificabilità. Con il presente atto il Garante ratifica integralmente l’intervento urgente.
Ratifica di un provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento urgente in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un intervento d’urgenza adottato per bloccare la possibile diffusione, tramite Instagram, di materiale audio/immagini/video a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il provvedimento si colloca nell’ambito della tutela rafforzata prevista per i casi di c.d. revenge porn e interviene entro i termini previsti dalla normativa di settore.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito lo riguardante, destinato a rimanere privato, possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e istruttoria urgente
La persona interessata ha depositato una segnalazione presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità sulla piattaforma Instagram indicata.
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il 20 marzo 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 110/2024 e l’ha trasmessa al gestore della piattaforma nella stessa data.
Misure ordinate in via d’urgenza
Con la determinazione urgente sono state disposte due misure principali nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione di eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 21 marzo 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 110/2024 adottato il 20 marzo 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Esito
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’ordine di prevenzione della diffusione del materiale segnalato e la relativa misura di conservazione probatoria limitata nel tempo.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione.
Provvedimento urgente del 20 marzo 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 110/2024, ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire l'eventuale diffusione del materiale e prescrivendone la conservazione a fini probatori per dodici mesi in caso di acquisizione in chiaro.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 21 marzo 2024 il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente adottato il giorno precedente nei confronti delle società destinatarie.
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