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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25909 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla società sostenendo che, ai sensi degli articoli 38-bis e 57 del D.P.R. n. 633/1972, la mancata presentazione della garanzia fideiussoria richiesta per ottenere il rimborso accelerato dell'eccedenza IVA impedisse il rimborso entro il termine ordinario di decadenza per l'accertamento. Ha inoltre dedotto la violazione delle norme civilistiche sulla liquidazione e scioglimento delle società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia per inammissibilità del motivo, rilevando che l'impugnazione non aveva colto la reale ratio decidendi della sentenza regionale. La CTR non aveva affermato che una società in liquidazione fosse esonerata dal presentare la fideiussione, ma che la sua mancata presentazione costituisse un inadempimento procedurale, idoneo a impedire soltanto l'esecuzione accelerata del rimborso e non a eliminare il diritto sostanziale al rimborso IVA ordinario. La disciplina del differimento dei termini di accertamento prevista dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 riguarda la verifica dei presupposti del diritto al rimborso e non si applica automaticamente alla sola richiesta di garanzia per il rimborso accelerato. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30

    Disciplina il diritto sostanziale al rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale. La mancata prestazione della garanzia non elimina necessariamente tale diritto, ma può incidere sulle modalità e sui tempi di esecuzione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 1

    Prevede la garanzia fideiussoria nell'ambito del rimborso IVA accelerato. La garanzia è funzionale all'erogazione anticipata del rimborso e la sua mancata presentazione può impedire l'erogazione accelerata, senza comportare automaticamente la perdita del diritto al rimborso ordinario.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57, comma 1

    Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, il termine di decadenza può essere differito per il periodo corrispondente al ritardo nella consegna dei documenti richiesti.

    La norma riguarda il termine entro cui l'Amministrazione può verificare e accertare i presupposti del diritto al rimborso. Non è applicabile, secondo la decisione, quando la richiesta documentale riguarda esclusivamente la garanzia necessaria per il rimborso accelerato.

  • Codice civile, artt. 2484, 2487 e 2545-duodecies

    Norme richiamate dall'Agenzia in relazione allo scioglimento, alla liquidazione e alla cessazione delle società cooperative. La Corte non ha esaminato nel merito tali violazioni, poiché il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel rimborso IVA occorre distinguere tra il diritto sostanziale al rimborso e le condizioni per ottenerne l'erogazione accelerata.
  • La garanzia fideiussoria richiesta per il rimborso accelerato è normalmente una condizione procedurale per l'anticipazione del pagamento, non necessariamente un requisito costitutivo del diritto al rimborso ordinario.
  • La mancata presentazione della garanzia può comportare il diniego o il differimento del rimborso accelerato, ma non determina automaticamente la perdita definitiva dell'eccedenza IVA, se il diritto sostanziale non è stato contestato o escluso nei termini.
  • L'Amministrazione deve rispettare i termini decadenziali previsti per verificare i presupposti del rimborso; il differimento collegato alla richiesta di documenti non si estende automaticamente a richieste riguardanti soltanto la garanzia per l'erogazione anticipata.
  • Un ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se affronta una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, può essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di società in liquidazione, le difficoltà nel prestare la garanzia non escludono di per sé il diritto al rimborso ordinario, ma possono incidere sulle modalità di pagamento e richiedono una verifica puntuale della procedura concretamente seguita.

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