Cassazione Civile, Sentenza n. 23530/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla debenza del contributo unificato per il deposito di motivi aggiunti. La società ricorrente aveva presentato motivi aggiunti rispetto al ricorso principale: il ricorso originario impugnava la determinazione di aggiudicazione (Determina n. 15/17.1.2016 e atti connessi), mentre con i motivi aggiunti era stato impugnato il rigetto della richiesta di intervento in autotutela (Determinazione n. 79/29.2.2016). L'Amministrazione sosteneva che tali motivi aggiunti introducevano una domanda nuova, riferita a un provvedimento autonomamente lesivo, e dunque sorgeva l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato; la contribuente invece sosteneva che i motivi aggiunti non ampliavano il thema decidendum e riproponevano le stesse censure del ricorso originario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso per cassazione proposto dalla Presidenza del Consiglio/MEF/TAR Abruzzo, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso principale proposto da Nuova CO.ED.MAR S.r.l. Il Collegio ha ritenuto che i motivi aggiunti abbiano impugnato un atto distinto e autonomamente lesivo (il rigetto dell'autotutela) e che pertanto fosse dovuto il contributo unificato. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese tra le parti vista la novità della questione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 6-bis e 6-bis1
testo richiamante "i motivi aggiunti che introducono domande nuove"
Individua la fattispecie in cui i motivi aggiunti determinano l'obbligo del contributo unificato: sono tassativamente rilevanti come 'ricorsi' ai fini del tributo i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Il giudice deve valutare se i motivi aggiunti concreta- mente introducano una nuova domanda.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 14
disciplina il presupposto d'imposta come deposito dell'atto introduttivo
Stabilisce che l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto introduttivo (anche per i motivi aggiunti che introducono domande nuove).
d.lgs. n. 104 del 2010, art. 43
disciplina le due tipologie di motivi aggiunti (propri e impropri)
Distingue motivi aggiunti propri (nuove ragioni contro lo stesso atto) e impropri (impugnazione di atti diversi connessi); la ratio normativa consente motivi aggiunti anche per atti connessi ma il tributo può scattare se si introduce una domanda nuova rispetto al ricorso principale.
c.p.a., art. 32 comma 1
consente il cumulo di domande connesse nello stesso giudizio
Prevede l'ammissibilità del cumulo in presenza di connessione; ai fini del contributo, la presenza di connessione non è di per sé sufficiente a escludere l'onere tributario se l'ampliamento dell'oggetto è 'considerevole'.
c.p.a., art. 40 comma 1 lett. b)
obbligo di indicare l'oggetto della domanda e l'atto impugnato
Conferma che ogni ricorso deve indicare l'atto impugnato: il numero di provvedimenti autonomamente lesivi impugnati è centrale per valutare unicità o pluralità di domande ai fini del tributo.
Carta costituzionale, art. 117 comma 1
richiamato in relazione all'impugnazione per violazione di norme e rapporti con diritto UE
Richiama la competenza legislativa e l'esigenza di conformità alla normativa UE; utilizzato nel motivo di cassazione in relazione alla corretta interpretazione delle norme nazionali alla luce del diritto comunitario.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-61/14 (6 ottobre 2015)
criterio del "considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente"
Stabilisce che la moltiplicazione di tributi giudiziari nello stesso procedimento è ammissibile solo se l'oggetto dei motivi aggiunti è effettivamente distinto e determina un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia; in caso contrario il cumulò dei tributi contrasterebbe il principio di effettività dell'accesso alla giustizia.
Giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2015 e varie sentenze sezionali)
richiamate per i principi sulla unicità/pluralità delle domande e sulla connessione
Affermano che l'unicità o pluralità delle domande si valuta in funzione del numero di provvedimenti autonomamente lesivi impugnati; la connessione rileva solo se di intensità tale (connessione 'forte' per pregiudizialità/dipendenza) da non configurare un ampliamento considerevole dell'oggetto.
Massime di principio
- Il giudice deve valutare se i motivi aggiunti impugnano un provvedimento autonomamente lesivo e se ciò determina un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia: solo in tal caso scatta l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
- La mera identità del "bene della vita" perseguito dal ricorrente con ricorso principale e motivi aggiunti non esclude automaticamente l'obbligo contributivo: conta il numero e la natura degli atti impugnati (provvedimenti distinti e autonomamente lesivi).
- L'istituto della connessione è utile ma non determinante in modo unitario: solo la connessione oggettiva "forte" (rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra atti) può giustificare l'esenzione dal contributo per motivi aggiunti che impugnano atti diversi.
- Connessioni "deboli" (soggettive o limitatamente fattuali) non escludono l'assoggettamento al contributo: se gli atti impugnati hanno efficacia lesiva autonoma e non sono pregiudiziali, l'impugnazione con motivi aggiunti comporta un ampliamento dell'oggetto e quindi il tributo.
- Spetta al giudice nazionale (amministrativo) esaminare concretamente gli oggetti dei ricorsi e dei motivi aggiunti e, alla luce della giurisprudenza comunitaria, dispensare il ricorrente dall'obbligo di pagamento solo se accerta che non vi è ampliamento considerevole o che gli oggetti non sono effettivamente distinti.
- La valutazione deve avere riguardo alla natura dell'atto impugnato (se autonomamente lesivo), alla connessione procedimentale funzionale e alla pregiudizialità: un rapporto di dipendenza logico-giuridica tra provvedimenti è il criterio che più facilmente giustifica l'unicità dell'oggetto e l'esenzione dal tributo.
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