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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 3072 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

I.V.A. - Rimborso - Adempimenti formali - Indicazione in dichiarazione - Decadenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il diniego del rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2006, pari a 19.248,00 euro, richiesto il 5 maggio 2011. Il credito era stato indicato nella dichiarazione dei redditi, quadro RX, come credito IVA da rimborsare, ma non era stato presentato il modello VR. L'Agenzia sosteneva che l'omessa presentazione del modello VR comportasse la decadenza dal rimborso se la domanda separata non fosse stata presentata entro il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La contribuente sosteneva invece che l'indicazione del credito nel quadro RX costituisse una valida e tempestiva manifestazione della volontà di ottenere il rimborso e che il modello VR fosse soltanto un adempimento necessario per avviare la fase esecutiva del rimborso, soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso del credito IVA di 19.248,00 euro, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta fino all'effettivo pagamento. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della richiesta del rimborso, l'indicazione del credito nel quadro RX della dichiarazione, considerando il modello VR un adempimento funzionale all'esecuzione del rimborso e non soggetto al termine decadenziale biennale. L'Agenzia, in caso di mancata presentazione del modello VR, avrebbe dovuto chiedere alla contribuente la documentazione necessaria per completare la pratica. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Se dalla dichiarazione annuale risulta una eccedenza di IVA detraibile il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

    La richiesta di rimborso può essere validamente manifestata nella dichiarazione annuale mediante l'indicazione del credito nel quadro RX. Tale indicazione costituisce esercizio formale del diritto al rimborso.

  • Art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    Il termine biennale di decadenza si applica alle domande di rimborso anomalo o alle richieste non già esercitate in dichiarazione. Non si applica, secondo l'orientamento accolto, alla successiva presentazione del modello VR quando il diritto al rimborso sia stato tempestivamente dichiarato.

  • Art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972

    Correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

    In caso di credito IVA non dichiarato nell'anno di maturazione, l'Amministrazione può correggere gli errori nell'ambito del controllo automatizzato; il credito non può essere riportato liberamente in detrazione in una dichiarazione successiva, salva la possibilità di chiederne il rimborso anomalo nei termini di legge.

  • Art. 38-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972

    Il modello VR è stato qualificato come presupposto per l'esigibilità e l'avvio del procedimento esecutivo del rimborso, non come requisito costitutivo della domanda già validamente presentata mediante il quadro RX.

  • Art. 6, comma 2, Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni atto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito.

    L'Amministrazione deve informare il contribuente delle irregolarità o degli adempimenti mancanti che possono impedire il riconoscimento del credito, invece di negare automaticamente il rimborso per un'omissione formale.

  • Art. 8, Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    Rileva il principio di integrità patrimoniale del contribuente, contrario alla perdita di un credito effettivamente spettante per un mero adempimento formale quando l'Amministrazione sia stata posta in condizione di effettuare i controlli.

  • Art. 10, Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    Il principio di affidamento e buona fede impone di interpretare gli adempimenti fiscali in modo non eccessivamente formalistico, soprattutto quando la volontà del contribuente risulti chiara dalla dichiarazione.

  • Art. 2946 Codice civile

    Il diritto al rimborso già esercitato nella dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché al termine decadenziale biennale previsto per le domande autonome di restituzione.

Massime di principio

  • Quando un credito IVA è correttamente indicato nella dichiarazione annuale e il contribuente manifesta chiaramente la volontà di ottenerne il rimborso, tale indicazione può costituire una valida richiesta formale, anche se manca un successivo modello attuativo.
  • Gli adempimenti successivi, come il modello VR, possono essere qualificati come strumenti per rendere esigibile o liquidare il rimborso, senza determinare automaticamente la perdita del diritto sostanziale già esercitato in dichiarazione.
  • L'Amministrazione finanziaria dovrebbe privilegiare la verifica sostanziale del credito e invitare il contribuente a integrare la documentazione mancante, anziché applicare automaticamente una decadenza per un'omissione formale.
  • Il termine biennale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 opera soprattutto quando il rimborso non sia stato richiesto attraverso la dichiarazione e venga presentata una domanda autonoma; quando invece il diritto sia stato tempestivamente dichiarato, può operare il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • Un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell'anno in cui è maturato non può essere utilizzato liberamente in detrazione in una dichiarazione successiva; dopo il pagamento richiesto dall'Amministrazione, il contribuente può però chiedere il rimborso anomalo nei termini previsti.
  • La tutela del contribuente deve essere valutata alla luce dei principi di informazione, buona fede, affidamento e salvaguardia dell'integrità patrimoniale, evitando interpretazioni meramente formalistiche quando il credito è effettivo e verificabile.

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