Circolare INAIL n. 35 del 05 giugno 1985
Assegno di incollocabilità. Natura dei "postumi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’assegno di incollocabilità, non rileva la natura dell’invalidità che ha determinato lo stato di incollocabilità dell’invalido. Le Sedi possono quindi erogare la prestazione, verificata la regolarità della certificazione prevista, sulla base della dichiarazione di incollocabilità rilasciata dagli UPLMO competenti. Viene inoltre confermato che la decorrenza dell’assegno è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Assegno di incollocabilità: irrilevanza della natura dei postumi e decorrenza della prestazione
Assegno di incollocabilità: natura dei postumi e decorrenza
La circolare interviene per fornire un chiarimento applicativo sull’assegno di incollocabilità, ribadendo le modalità di riconoscimento della prestazione e la sua decorrenza. L’Istituto recepisce l’orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e conferma le precedenti istruzioni operative.
Rilevanza della natura dell’invalidità
Ai fini della concessione dell’assegno di incollocabilità, non deve essere considerata la natura dei postumi o dell’invalidità da cui deriva lo stato di "incollocabile". Ciò che rileva è esclusivamente la condizione di incollocabilità dell’invalido, senza che assuma peso la tipologia della menomazione originaria.
Presupposti documentali ed erogazione
Le Sedi possono procedere all’erogazione della prestazione nei confronti degli aventi diritto solo dopo aver verificato la regolarità sostanziale e formale della certificazione prescritta. La liquidazione dell’assegno avviene sulla base della dichiarazione di incollocabilità rilasciata dai competenti UPLMO. La circolare richiama, per questi profili, le precedenti circolari n. 26/1980 e n. 15/1983.
Decorrenza della prestazione
Sul piano temporale, viene confermato l’orientamento secondo cui la decorrenza dell’assegno deve essere fissata al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Tale interpretazione è stata ribadita dal Consiglio di Stato, che ha accolto la tesi sostenuta dall’Istituto.
Conferma delle istruzioni già impartite
In conclusione, la circolare non introduce nuovi criteri ma conferma le disposizioni già impartite con la circolare n. 15/1983, sia in merito alla decorrenza della prestazione sia in relazione al quadro applicativo complessivo.
Punti principali
Natura dei postumi e diritto all’assegno
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso l’avviso che, per la concessione dell’assegno di incollocabilità, non assume rilievo la natura della invalidità che ha determinato lo stato di "incollocabile" dell’invalido.
Verifica della documentazione e modalità di erogazione
Le Sedi, una volta accertata la regolarità sostanziale e formale della certificazione prescritta, possono disporre l’erogazione dell’assegno agli aventi diritto sulla base della dichiarazione di incollocabilità rilasciata dai competenti UPLMO. La circolare richiama in proposito le precedenti circolari n. 26/1980 e n. 15/1983.
Decorrenza della prestazione
Il Consiglio di Stato ha ribadito, accogliendo la tesi dell’Istituto, che la decorrenza dell’assegno deve essere fissata al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Conferma di istruzioni precedenti
La circolare conferma integralmente le disposizioni già impartite con la circolare n. 15/1983 in materia di decorrenza della prestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 29 mag 1985Circolare INAIL n. 33 del 29 maggio 1985
- Circolare · 20 giu 1985Circolare INAIL n. 36 del 20 giugno 1985
- Circolare · 20 mag 1985Circolare INAIL n. 30 del 20 maggio 1985
- Circolare · 8 lug 1985Circolare INAIL n. 39 del 08 luglio 1985
- Circolare · 11 lug 1985Circolare INAIL n. 41 del 11 luglio 1985
- Circolare · 11 lug 1985Circolare INAIL n. 40 del 11 luglio 1985
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →