Ordinanza n. 154/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio o alla locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il 2026 e conseguente esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, nonché la conseguente comunicazione di esclusione, deducendo l'illegittimità della riserva prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015. La disposizione riserva prioritariamente il 75% delle autorizzazioni ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, prevedendo solo subordinatamente un criterio preferenziale per le unità conformi a requisiti di eco-compatibilità. Secondo la ricorrente, la riserva del 75% opera prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità. È stata inoltre contestata la tardività del motivo, ma la ricorrente ha impugnato anche l'atto applicativo, ossia la collocazione in graduatoria in posizione non utile, dal quale il TAR ha ritenuto sorgere l'interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui essa prescinde dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità, il Collegio ha sospeso, limitatamente alla posizione della ricorrente, l'esecuzione della graduatoria e della conseguente esclusione. La sospensione è stata disposta ai fini dello svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l'unità indicata nella domanda di partecipazione, fino alla decisione nel merito. L'eccezione di tardività è stata ritenuta superabile perché l'interesse a ricorrere contro la disciplina regolamentare è sorto con l'atto applicativo lesivo. Il periculum in mora è stato ravvisato nei danni gravi e irreparabili derivanti dall'impossibilità di operare durante il favorevole periodo di stagionalità, inclusi lo sviamento definitivo della clientela e i mancati introiti. La discussione di merito è stata fissata al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
La riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui prescinde completamente dalla qualità dell'offerta in termini di requisiti di eco-compatibilità, presenta sufficienti profili di fondatezza secondo la valutazione cautelare del TAR.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta in presenza di sufficienti profili di fondatezza delle censure e di un pregiudizio grave e irreparabile connesso alla perdita della stagione favorevole, allo sviamento della clientela e ai mancati introiti.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare produce effetti lesivi soltanto attraverso un successivo atto applicativo, l'interesse a impugnare la disciplina può sorgere con l'adozione dell'atto applicativo; l'impugnazione congiunta di quest'ultimo consente di superare l'eccezione di tardività riferita alla disposizione regolamentare.
- In sede cautelare presenta sufficienti profili di fondatezza la disciplina che riserva una quota rilevante di autorizzazioni a operatori residenti, escludendo completamente dalla valutazione comparativa la qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità, quando la stessa disciplina prevede tale criterio soltanto in via subordinata.
- Nelle procedure per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività stagionali, l'impossibilità di operare durante il periodo economicamente favorevole può integrare un danno grave e irreparabile, anche per il rischio di sviamento definitivo della clientela e per la perdita di introiti non integralmente recuperabile.
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