Cassazione Penale, Sentenza n. 14540/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di atto del 6/3/2025 con cui i difensori hanno trasmesso una rinuncia sottoscritta dall'interessato. Non essendosi proceduto alla decisione nel merito delle censure, la Corte ha comunque condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, in sede di rinvio dopo parziale annullamento, aveva confermato la gravità indiziaria e la custodia cautelare in carcere per alcuni capi di imputazione. Il ricorso per Cassazione, proposto dal difensore Avv. Flavio Sinatra, deduceva violazione dell'art. 627 c.p.p. con riguardo alla gravità indiziaria per i capi 26, 28 e 29, contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 1, c.p., e gravità/proporzionalità della misura cautelare della custodia in carcere.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione della gravità indiziaria; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito della sua applicazione perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia sopravvenuta.
art. 416bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante (associazione di tipo mafioso) era contestata dal ricorrente. Anche su questa questione la Corte non ha assunto una valutazione sostanziale, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia sopravvenuta al ricorso può determinare l'inammissibilità dello stesso: se l'interessato dichiara di rinunciare all'impugnazione, la Corte può non entrare nel merito e dichiarare il ricorso inammissibile.
- Per motivi procedurali (rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse) la Corte di Cassazione può non esaminare le questioni sostanziali sollevate (es. gravità indiziaria ex art. 627 c.p.p. o qualificazione di aggravanti come art. 416bis); quindi, se si vuole ottenere una pronuncia sul merito, è importante non rinunciare al giudizio o evitare che insorga la carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso è consigliabile che sia formalmente documentata e chiara; seppure nel caso esaminato la rinuncia è stata ritenuta sufficiente per l'inammissibilità anche se 'meramente dedotta', è prudente allegare prova esplicita della volontà di rinunciare.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e, talvolta, pagamento di somme a titolo di ammenda (es. Cassa delle Ammende).
- Quando si contestano elementi gravosi come la gravità indiziaria o l'applicazione di aggravanti (es. art. 416bis), è essenziale documentare e motivare le censure nel merito con elementi probatori e argomentazioni giuridiche solide, perché senza esame di merito tali questioni non saranno risolte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14426/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14429/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14431/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →