Regolamento (UE) 2017/1799
Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato estende a determinate banche centrali di paesi terzi, oltre che alla Banca dei regolamenti internazionali, l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione prevista dal regolamento (UE) n. 600/2014. L'esenzione riguarda esclusivamente le operazioni eseguite nell'ambito di politica monetaria, cambi o stabilità finanziaria. L'elenco dei soggetti beneficiari è contenuto in allegato e può essere rivisto dalla Commissione.
Esenzione di talune banche centrali di paesi terzi, e della Banca dei regolamenti internazionali, dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 quando operano per politica monetaria, cambi o stabilità finanziaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle operazioni effettuate in esecuzione della politica monetaria, della politica dei cambi o di finalità di stabilità finanziaria, limitatamente ai requisiti di trasparenza di negoziazione di cui all'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014. Beneficiano dell'esenzione la Banca dei regolamenti internazionali e le banche centrali dei paesi terzi incluse nell'elenco dell'allegato. L'esenzione opera nell'ambito del quadro MiFIR e riguarda soggetti esterni all'Unione; l'elenco può essere rivisto e aggiornato in futuro dalla Commissione.
Esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per estendere a determinate banche centrali di paesi terzi, nonché alla Banca dei regolamenti internazionali, l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione. La misura si inserisce nel quadro già previsto per i membri del SEBC e riguarda operazioni svolte nell'esecuzione della politica monetaria, della politica dei cambi o di stabilità finanziaria.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando si afferma che le operazioni concluse da controparti appartenenti al Sistema europeo di banche centrali sono già escluse dagli obblighi di trasparenza del regolamento (UE) n. 600/2014 quando effettuate per finalità di politica monetaria, cambi o stabilità finanziaria. In base all'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, tale esenzione può essere estesa alle banche centrali dei paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali, qualora ricorrano i pertinenti requisiti. La Commissione richiama inoltre una relazione sul trattamento internazionale delle banche centrali, che ha evidenziato l'opportunità di estendere l'esenzione per evitare effetti pregiudizievoli delle regole di comunicazione dell'Unione sulle attività di tali autorità monetarie.
Ambito di applicazione materiale
L'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 continua a trovare applicazione generale, ma non nei confronti dei soggetti espressamente elencati dal regolamento delegato. L'esenzione riguarda dunque i requisiti di trasparenza delle negoziazioni, sia nella fase pre-negoziazione sia nella fase post-negoziazione, quando l'operazione è posta in essere per le finalità pubbliche indicate. Restano fuori dall'ambito dell'esenzione i soggetti non inclusi nell'allegato e le operazioni che non siano riconducibili alla politica monetaria, ai cambi o alla stabilità finanziaria.
Soggetti beneficiari dell'esenzione
L'allegato contiene l'elenco tassativo delle banche centrali di paesi terzi e include anche la Banca dei regolamenti internazionali, considerata equivalente a una banca centrale di un paese terzo ai fini della disciplina. Tra i soggetti elencati figurano, in particolare, le banche centrali di Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Singapore, Svizzera, Turchia e Stati Uniti d'America (Federal Reserve System).
Aggiornabilità dell'elenco
Il regolamento precisa, nei considerando, che l'elenco delle banche centrali esentate dovrebbe essere riesaminato se opportuno. Ciò lascia intendere la possibilità di future estensioni dell'esenzione ad altri soggetti, oppure di rimozioni dall'elenco qualora non ricorrano più le condizioni per beneficiare del regime speciale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Estensione dell'esenzione ai soggetti indicati in allegato
L'articolo 1 dispone che l'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applica alla Banca dei regolamenti internazionali e alle banche centrali dei paesi terzi elencate nell'allegato 1 del regolamento delegato. L'effetto pratico è l'esenzione da taluni requisiti di trasparenza di negoziazione per le operazioni rilevanti.
Presupposto funzionale dell'esenzione
L'esenzione è collegata alle operazioni effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria, in continuità con il regime già previsto per i membri del SEBC dal regolamento (UE) n. 600/2014.
Elenco delle banche centrali di paesi terzi ammesse
L'allegato elenca le banche centrali beneficiarie, tra cui Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Singapore, Svizzera, Turchia e Stati Uniti d'America, oltre alla Banca dei regolamenti internazionali. La Banca centrale degli Stati Uniti è indicata come Federal Reserve System.
Revisione futura dell'elenco
Nei considerando si precisa che l'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate dovrebbe essere riveduto, se opportuno, per includere eventualmente ulteriori banche centrali o per eliminare soggetti già inclusi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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