Cassazione Penale, Sentenza n. 26323/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello presentato il 9 novembre 2023 dal difensore d'ufficio dell'imputato contro la sentenza del 26 giugno 2023 del Tribunale di Milano. Il ricorrente deduceva la illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen., sostenendo che non può operare una diversa disciplina di ammissibilità tra impugnazioni proposte dal difensore di fiducia e quelle proposte dal difensore d'ufficio (violazione dell'art. 3 Cost.), posto che l'imputato non è obbligato a nominare un difensore di fiducia e la funzione difensiva è svolta nei medesimi termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non rilevante la questione per il caso di specie poiché, al momento della presentazione dell'impugnazione (9/11/2023), l'art. 581, comma 1‑quater, considerava il difensore in generale. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha affermato che la distinzione normativa trova giustificazione nel diverso rapporto tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio: il mandato fiduciario presuppone una maggiore probabilità di effettiva comunicazione e consapevolezza dell'imputato rispetto alle scelte difensive. Pertanto la questione di legittimità costituzionale dei commi 1‑ter e 1‑quater dell'art. 581 è manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, commi 1‑ter e 1‑quater, cod. proc. pen.
Regolano i requisiti formali per l'ammissibilità dell'atto di impugnazione (deposito di dichiarazione/elezione di domicilio e, se si è proceduto in assenza dell'imputato, specifico mandato rilasciato dopo la sentenza). La Corte ritiene che tali disposizioni non limitino il diritto personale di impugnare dell'imputato, ma disciplinino le modalità di esercizio della facoltà concorrente del difensore.
art. 420‑bis, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come dato normativo che contempla la figura del mandato fiduciario; la Corte lo utilizza per argomentare la presunzione di effettività del rapporto difensore‑imputato quando esiste un mandato di fiducia.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 (introduzione dei commi sull'art. 581)
Ha introdotto i commi 1‑ter e 1‑quater dell'art. 581; la Corte considera le disposizioni compatibili con i diritti costituzionali invocati e giustifica la differenziazione in ragione del rapporto fiduciario.
Richiamata in relazione alla data di proposizione dell'appello e alle modifiche normative successive; la Corte osserva che l'appello era stato proposto prima della modifica, rilevando la rilevanza temporale delle novità legislative.
art. 3 Cost.
Articolato dalla difesa come parametro di legittimità (divieto di discriminazioni); la Corte ritiene infondata la dedotta violazione, avendo motivato la diversa disciplina sulla base del diverso rapporto (fiduciario vs d'ufficio).
art. 24, 27 e 111 Cost.
Richiamati dalla difesa nella questione di legittimità; la Corte ritiene che le norme impugnate non ledano il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza né il diritto di impugnare per cassazione per violazione di legge.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022; Sez. 6, Sent. n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi Salvatore, Rv. 285900)
Richiami giurisprudenziali usati per sostenere che la prassi decisoria tende a riconoscere una presunzione di conoscenza del processo quando l'imputato è assistito da difensore di fiducia; la sentenza di legittimità citata conferma che i requisiti formali regolano modalità e non il diritto sostanziale di impugnare.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è proposta da un difensore d'ufficio, vanno attentamente verificati i requisiti formali (dichiarazione/elezione di domicilio e, se applicabile, mandato successivo alla sentenza) perché la loro mancata produzione può rendere l'atto inammissibile.
- La distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio ha rilevanza pratica: il mandato fiduciario genera una presunzione di effettiva comunicazione tra difensore e imputato, che può incidere sulla valutazione dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato delle scelte difensive.
- Le censure di incostituzionalità dirette a ostacolare la differenziazione formale tra difesa di fiducia e d'ufficio (sulla base dell'art. 3 Cost.) incontrano scarsa probabilità di successo quando la normativa si limita a disciplinare modalità di esercizio di facoltà del difensore senza comprimere il diritto personale dell'imputato di impugnare.
- Per minimizzare il rischio di inammissibilità, è consigliabile che il difensore (sia di fiducia sia d'ufficio) alleghi all'atto di impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio e, nei casi di procedimento celebrato in assenza dell'imputato, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza.
- Le modifiche legislative debitamente temporizzate (es. novità intervenute dopo la proposizione dell'impugnazione) possono incidere sulla rilevanza della questione; è quindi necessario valutare sempre la normativa vigente alla data di proposizione dell'atto.
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