Sentenza n. 2445/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per ritenuta mancanza del titolo di studio richiesto dal bando e mancata ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile. Il bando richiedeva il diploma quinquennale di ragioniere, tecnico commerciale, tecnico della gestione aziendale, perito commerciale o equipollente, oppure un titolo assorbente. La candidata aveva dichiarato il possesso del diploma di liceo scientifico, della laurea quadriennale in Scienze Politiche conseguita nel 2002 secondo l'ordinamento previgente, dell'abilitazione alla professione di dottore commercialista e dell'abilitazione alla professione di revisore legale dei conti. Dopo essere stata ammessa alla prova scritta, nella quale aveva conseguito il terzo posto con 25 punti, era stata esclusa con determinazione dirigenziale per mancanza del requisito specifico. La ricorrente ha dedotto violazione della lex specialis, dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, sviamento e violazione dell'affidamento. Ha sostenuto che la laurea in Scienze Politiche conseguita nel previgente ordinamento consentiva l'accesso al tirocinio e all'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista e doveva quindi essere considerata titolo assorbente rispetto al diploma richiesto dal bando. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato in autotutela una nuova determinazione, annullando l'esclusione limitatamente alla ricorrente e disponendone la riammissione alla procedura; la ricorrente ha pertanto rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo pienamente e comprovata la soddisfazione extraprocessuale della pretesa mediante la determinazione comunale di autotutela che aveva annullato l'esclusione e riammesso la candidata al concorso. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha ritenuto sussistente la soccombenza virtuale del Comune, rilevando che, secondo l'orientamento richiamato, la laurea in Scienze Politiche conseguita nell'ordinamento previgente era titolo idoneo per l'accesso all'esame di Stato di dottore commercialista. Ne ha tratto la conclusione interpretativa che tale laurea costituisce titolo assorbente rispetto al diploma quinquennale di ragioniere previsto dall'art. 4.2 del bando. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni e della peculiarità della vicenda, nonché del tempestivo intervento in autotutela; il Comune è stato tuttavia condannato a rifondere alla ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e comprovata soddisfazione extraprocessuale della pretesa sostanziale del ricorrente; la pronuncia verifica nel merito tale soddisfazione e non ha natura meramente processuale.
art. 4.2 del bando di concorso
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di ragioniere, tecnico commerciale, tecnico della gestione aziendale, perito commerciale o equipollente di durata quinquennale ... o titolo assorbente
La clausola deve essere interpretata nel senso che la laurea quadriennale in Scienze Politiche conseguita nell'ordinamento previgente costituisce titolo assorbente rispetto al diploma quinquennale di ragioniere richiesto dal bando.
art. 97 Cost.
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'amministrazione, nelle more del giudizio, adotta un atto che soddisfa pienamente e inequivocabilmente la pretesa sostanziale del ricorrente; tale pronuncia implica una verifica della piena soddisfazione dell'interesse azionato e non una mera presa d'atto processuale.
- Nell'interpretazione di un bando di concorso, una clausola che ammette un titolo di studio specifico o un titolo assorbente deve essere intesa nel senso che un titolo superiore è assorbente quando, secondo l'ordinamento applicabile ratione temporis, consente l'accesso a un percorso professionale e a un'abilitazione che presuppongono una formazione almeno equivalente a quella richiesta dal bando.
- La laurea quadriennale in Scienze Politiche conseguita nell'ordinamento previgente, quando consentiva l'accesso al tirocinio e all'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista, costituisce titolo assorbente rispetto al diploma quinquennale di ragioniere richiesto per l'accesso a una procedura concorsuale.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'autotutela amministrativa, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia alla luce della fondatezza della pretesa originaria.
- Nel processo amministrativo il contributo unificato, in presenza di soccombenza virtuale dell'amministrazione, deve essere posto a carico della parte pubblica soccombente e non può essere oggetto di compensazione da parte del giudice.
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