Cassazione Civile, Sentenza n. 12886/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.9436/2020 che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti contro avvisi di accertamento per IRAP, IVA e IRPEF relativi al 2005. I ricorrenti deducono errore di fatto ex art. 395, n.4 c.p.c.: la Corte non avrebbe considerato correttamente i finanziamenti apportati dai soci (che, se valutati correttamente, avrebbero escluso l'accertamento induttivo), avrebbe trascurato documenti dimostrativi di dismissioni di titoli e maggiori disponibilità dei soci, avrebbe errato sulla validità motivazionale degli avvisi notificati ai soci per relationem e avrebbe sbagliato la data di piena conoscenza/effettiva notifica degli avvisi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure attengono a questioni controversie di merito e a valutazioni delle risultanze processuali gia trattate dai giudici di merito e dalla Cassazione, e non a un errore di fatto incontestabile e non controverso idoneo a giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la revocazione non procede per errori di diritto sostanziale o di valutazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.600,00 di compenso, oltre oneri e contributo unificato come indicato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i presupposti per gli accertamenti induttivi. La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo era stata adeguatamente valutata dai giudici di merito sulla base del contrasto tra contabilità e criteri di ragionevolezza economica, e che gli apporti dei soci non risultavano sufficienti a smentire l'accertamento.
art. 7, legge n. 212/2000
Stabilisce l'obbligo di motivazione degli atti tributari. La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento notificato al socio che rinvia per relationem a quello societario soddisfi l'obbligo di motivazione, poiché il socio ha il potere di prendere visione della documentazione societaria.
art. 42, d.P.R. n. 600/1973
Prevede i requisiti di motivazione e contenuto degli avvisi di accertamento per le imposte sui redditi. La Corte ha confermato che il rinvio per relationem all'accertamento della società è compatibile con gli obblighi di motivazione nei confronti del socio, in combinato disposto con il potere di consultazione previsto dall'art. 2261 c.c.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Norma sul procedimento amministrativo; richiamata nella censura sui profili di motivazione e trasparenza degli atti. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze in ordine a presunte violazioni procedimentali, in quanto la motivazione e la valutazione delle prove sono questioni di merito già decise.
art. 43, d.P.R. n. 600/1973
Regola la notifica degli atti tributari. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla data di notifica effettiva, perché la questione era già oggetto di controversia nel giudizio di merito e la parte non ha dimostrato un errore di fatto incontestabile.
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Indica l'errore di fatto come possibile causa di revocazione. La Corte ha applicato questa norma restrittivamente, affermando che il vizio revocatorio richiede un errore di percezione o svista materiale relativo a un fatto decisivo non controverso; non rientrano i normali errori di valutazione o questioni già dibattute.
art. 391-bis, cod. proc. civ.
Disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. La Corte ha ricordato che tale rimedio è strettamente limitato ai casi di errore di fatto come definito dall'art. 395 n.4 e non alle riconsiderazioni di fatti controversi o valutazioni di merito.
art. 2261 c.c.
Attribuisce al socio il potere di consultare la documentazione sociale. La Corte lo ha richiamato per giustificare che la motivazione per relationem dell'avviso al socio sia sufficiente, dal momento che il socio può prendere visione degli atti della società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Regola la misura del contributo unificato. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, stabilendo che il ricorrente debba versare l'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La revocazione di una pronuncia della Cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto chiari, non per rinnovate valutazioni di prova o per divergenze sull'apprezzamento delle risultanze processuali.
- Se una questione relativa ai finanziamenti soci o ad altre risultanze economiche è stata oggetto di discussione e valutazione nel processo, la sua diversa interpretazione non costituisce errore revocatorio.
- Per far valere la mancata considerazione di documenti occorre dimostrare in modo incontestabile che tali documenti erano prodotti negli atti e che il loro contenuto avrebbe mutato la decisione; non è sufficiente affermare genericamente la loro trascuratezza.
- L'avviso di accertamento notificato al socio che rinvia per relationem a quello della società è generalmente valido ai fini dell'obbligo di motivazione, purché il socio possa esercitare il diritto di accesso alla documentazione societaria, ex art. 2261 c.c.
- Contestazioni sulla data di notifica e sulla decorrenza dei termini necessitano di puntuale prova e non sono risolte mediante richiesta di revocazione se già oggetto di contrasto processuale.
- Le censure che configurano errori di diritto o semplici errori di giudizio non sono rimediabili con la revocazione: il rimedio è quindi circoscritto e va usato solo quando ricorra la specifica ipotesi di svista o errore di percezione non controverso.
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