Ordinanza n. 797/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia, Infermeria presidiaria di Messina, in riscontro all’istanza di accesso presentata dal ricorrente, ha comunicato che “L’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla s.v. il 24.10.2025, tenuto conto del contenuto di dati sanitari sensibili non trova possibilità di accoglimento ai sensi dell’art. 24, comma 6, lettera D della Legge 241/1990 e del combinato disposto di cui all’art.1050, comma 1, lettera E del D.P.R.90/2010. Si assicura ad ogni buon fine che i documenti in argomento saranno posti, senza ritardo, a disposizione dell’A.G. qualora da quella richiesti”, e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti amministrativi oggetto della propria istanza, così come denegato dall’Amministrazione, e per la conseguente condanna del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso a documenti contenenti dati sanitari e informazioni relative allo stato di salute di un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, Infermeria presidiaria di Messina, alla richiesta di accesso presentata il 24 ottobre 2025. L'istanza riguardava atti del fascicolo personale di un ex Appuntato Scelto, contenenti accertamenti medici o comunque riferimenti al suo stato di salute, inclusi certificati, consulenze e relazioni mediche, rapporti e provvedimenti organizzativi, gestionali o disciplinari dell'Arma, nonché provvedimenti giurisdizionali. L'amministrazione aveva motivato il diniego richiamando la presenza di dati sanitari sensibili, l'art. 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241/1990 e l'art. 1050, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 90/2010, dichiarando che la documentazione sarebbe stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria se richiesta. Nel giudizio l'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al soggetto interessato dalla documentazione, ritenuto controinteressato. Il ricorrente non aveva notificato il ricorso a tale soggetto.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha ritenuto che il soggetto cui si riferiscono i dati sanitari e le informazioni sullo stato di salute rivesta la qualifica di controinteressato nel giudizio, poiché l'eventuale accoglimento dell'accesso potrebbe compromettere il suo diritto alla riservatezza. L'omessa notificazione non determina tuttavia l'inammissibilità del ricorso quando l'amministrazione non abbia previamente individuato e coinvolto il controinteressato nel procedimento di accesso mediante la comunicazione prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. Il giudice deve però rilevare anche d'ufficio l'esistenza del controinteressato e ordinare l'integrazione del contraddittorio. È stata quindi assegnata al ricorrente la notificazione del ricorso al controinteressato entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con ulteriori cinque giorni per depositare la prova della notificazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi (...) il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.
La disposizione richiede la notificazione del ricorso all'amministrazione e ad almeno un controinteressato; quando il controinteressato non sia stato coinvolto nel procedimento, l'omessa notificazione non comporta automaticamente l'inammissibilità, ma il giudice deve ordinare la notificazione nei suoi confronti.
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
Per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
È controinteressato il soggetto cui si riferiscono i documenti richiesti quando l'accesso può incidere sul suo diritto alla riservatezza.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 184/2006
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (...) è tenuta a dare comunicazione agli stessi.
L'amministrazione deve comunicare l'istanza ai controinteressati individuabili e consentire loro la partecipazione procedimentale; l'omissione di tale adempimento incide sulla valutazione processuale della mancata notificazione del ricorso.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
È richiamata dall'amministrazione quale base normativa del diniego di accesso in ragione della presenza di dati sanitari sensibili.
art. 1050, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 90/2010
È richiamato dall'amministrazione, unitamente all'art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241/1990, a sostegno del diniego di accesso alla documentazione contenente dati sanitari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, il soggetto individuato o facilmente individuabile cui si riferiscono documenti contenenti dati sanitari o informazioni sullo stato di salute è controinteressato, poiché l'ostensione può compromettere il suo diritto alla riservatezza.
- L'omessa notificazione del ricorso al controinteressato non determina l'inammissibilità della domanda di accesso quando l'amministrazione, pur potendolo individuare, non gli abbia comunicato l'istanza in sede procedimentale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.
- Anche quando il controinteressato non sia stato coinvolto nel procedimento amministrativo, il giudice dell'accesso deve rilevarne d'ufficio l'esistenza e ordinare al ricorrente di notificargli il ricorso, assegnando un termine perentorio e disponendo il deposito della prova della notificazione.
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