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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03567/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero le condizioni per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo censurava il giudizio di responsabilità penale, ma la Corte rileva che tale punto non era stato devoluto con l'atto di appello; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte osserva che esse erano state in realtà già concesse nella loro massima estensione. Il ricorso è quindi qualificato come generico e manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultavano già concesse nella loro massima estensione, sicché la doglianza sul loro mancato riconoscimento era infondata.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che l'inammissibilità non sia priva di colpa da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni non devolute con l'appello, poiché la censura investe un punto della decisione ormai estraneo al thema decidendum del giudizio di legittimità.
  • È manifestamente infondato il motivo che deduca l'omessa concessione di attenuanti generiche quando dagli atti risulta che tali attenuanti siano state già riconosciute nella massima estensione.
  • La genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza possono da sole giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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