Cassazione Penale, Sentenza n. 14557/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato per la violazione dell'obbligo di presentazione all'Ufficio Immigrazione (art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998) per non essersi presentato secondo ordine del Questore del 1.11.2018. In primo grado fu condannato a 3.000 euro di multa. Dopo annullamento e rinvio da parte della Cassazione in relazione a una richiesta difensiva di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 (tenuità del fatto), il giudice di rinvio confermò la colpevolezza e inflisse nuovamente 3.000 euro di multa riconoscendo le attenuanti generiche. Con ricorso in cassazione l'imputato deduceva: (i) vizio nella valutazione delle prove e mancata considerazione della causa di non punibilità ex art. 34 D.Lgs. 274/2000; (ii) vizi di motivazione; (iii) violazione del divieto di reformatio in pejus per aver il giudice di rinvio individuato una pena base superiore a quella del primo giudice; (iv) carenza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla tenuità del fatto e alla valutazione probatoria e motivazionale, ritenendoli infondati. Ha invece accolto il motivo relativo alla violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.3 c.p.p.), constatando che il giudice del rinvio aveva illegittimamente individuato una pena base superiore a quella stabilita dal primo giudice. Per tale vizio la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha provveduto direttamente, senza rinvio, a rideterminare la sanzione in euro 2.000 di multa (rispetto ai 3.000 irrogati in sede di rinvio e alla pena base errata indicata in 4.500), rigettando nel resto il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14, comma 1-bis
Norma che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di presentazione all'Ufficio immigrazione; applicata per contestare il mancato adempimento dell'ordine del Questore del 1.11.2018.
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 34
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato che l'applicabilità richiede valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ma ha ritenuto la richiesta difensiva infondata alla luce della durata e gravità della violazione (dal 2018 al 2023) e dell'assenza di elementi di pregiudizio dedotti dall'imputato.
Codice penale - art. 131-bis
La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui i criteri del primo comma sono cumulativi ai fini del riconoscimento della particolare tenuità (devono essere tutti valutati positivamente) e alternativi ai fini del diniego (anche un solo criterio negativo esclude la causa di non punibilità).
Codice penale - art. 133
Criteri per la determinazione della pena; richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del giudice sulla scelta della pena e dei suoi incrementi o diminuzioni.
Codice di procedura penale - art. 197
Norma relativa alla valutazione delle prove; invocata dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia efficacemente confutato le ragioni logiche della decisione di merito.
Codice di procedura penale - art. 597 comma 3
Divieto di reformatio in pejus quando l'appello è proposto solo dall'imputato; la Corte ha ritenuto violato questo divieto poiché il giudice del rinvio aveva adottato una pena base (4.500 euro) superiore a quella fissata nel primo giudizio (3.000 euro).
Codice di procedura penale - art. 620 lett. l)
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando è possibile definire direttamente la questione; la Corte lo ha utilizzato per rideterminare la pena senza rinvio.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. U. n. 40910/2005 ('Morales') e successive pronunce
Interpretazione consolidata secondo cui il divieto di reformatio in pejus riguarda anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva; applicabilità condizionata alla conservazione della stessa struttura del reato giudicato.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. U. n. 13681/2016 (Tushaj) e altre pronunce su art. 131-bis
Chiarimenti sul giudizio di particolare tenuità: occorre valutazione complessiva e contestuale di modalità della condotta, esiguità del danno o pericolo e altre circostanze previste dall'art. 131-bis; il mancato esame positivo anche di un solo criterio preclude il riconoscimento della causa di non punibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato propone ricorso in cassazione da solo, il giudice del rinvio/appello non può aggravare la posizione sanzionatoria rispetto alla pena-base fissata dal primo giudice: il divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.3 c.p.p.) copre anche i singoli elementi che concorrono alla determinazione della pena.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 D.Lgs. 274/2000 richiamata all'art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e positiva di tutte le componenti indicate dalla norma; è sufficiente il riscontro negativo di anche un solo criterio per escluderla.
- Nelle contestazioni sull'applicabilità della tenuità del fatto, il difensore deve proporre e documentare elementi concreti (es. condizioni di salute, esigenze familiari o di studio) che giustifichino il riconoscimento della causa di non punibilità; l'assenza di specifiche allegazioni indebolisce il motivo.
- Sulla motivazione del trattamento sanzionatorio il giudice di merito ha ampia discrezionalità: formule generiche ('pena congrua', 'pena equa') sono in genere sufficienti, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dell'edittale; in tal caso è richiesta motivazione più dettagliata.
- Quando la Cassazione rileva un vizio limitato alla determinazione della pena e ha elementi per rideterminare la sanzione in modo corretto, può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. lett. l) e provvedere direttamente alla rideterminazione.
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