Tribunale, Sentenza T-274/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 dicembre 2018 (Estratti). — Monster Energy Company contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea MONSTER DIP – Marchi anteriori denominativi e figurativi dell’Unione europea e segno non registrato utilizzato nel commercio e contenenti, tutti, l’elemento denominativo «monster» – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di rischio di associazione ingannevole – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) – Assenza di rischio di diluizione del marchio anteriore notorio – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001). — Causa T-274/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Monster Energy Company contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO relativa al marchio figurativo MONSTER DIP. La pronuncia conferma l’assenza di rischio di confusione, di associazione e di pregiudizio ai marchi anteriori contenenti l’elemento "monster". In particolare, ribadisce che la tutela rafforzata dell’articolo 8, paragrafo 5, presuppone la notorietà del marchio anteriore per i prodotti o servizi interessati.
Marchio UE: diniego di tutela oppositiva per assenza di rischio di confusione, di associazione, di diluizione e di pregiudizio ai segni anteriori contenenti l’elemento "monster"
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse errato nel concludere che non sussistevano: 1) un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; 2) un rischio di associazione o un segno anteriore non registrato tutelabile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4; 3) un rischio di diluizione o altro pregiudizio ai marchi anteriori notori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, in particolare per avere limitato l’analisi ai soli prodotti per i quali era stata dimostrata la notorietà del marchio anteriore.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, in mancanza di un nesso tra i segni nella mente del pubblico pertinente, non può essere accolto un motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; inoltre, la notorietà del marchio anteriore è condizione necessaria per configurare qualunque pregiudizio ai sensi di tale disposizione, sicché per i prodotti o servizi rispetto ai quali la notorietà non è provata non può ravvisarsi né diluizione né altro danno. Conseguentemente, nel caso di specie, il ricorso è respinto e resta ferma la decisione dell’EUIPO che aveva negato la sussistenza dei presupposti dell’opposizione anche ai sensi degli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5.
Norme richiamate
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea: opposizione alla registrazione del marchio figurativo "MONSTER DIP"
La sentenza riguarda un ricorso proposto da Monster Energy Company avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2016, resa in un procedimento di opposizione contro la domanda di registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea MONSTER DIP presentata da Marco Bösel.
Parti e oggetto del procedimento
La ricorrente è Monster Energy Company; il convenuto è l’EUIPO; il controinteressato nel procedimento amministrativo è Marco Bösel. Il Tribunale decide in composizione ordinaria di sezione e omette la fase orale del procedimento ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorso censurava, in sostanza, la valutazione dell’EUIPO circa:
- l’assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- l’assenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 4, relativo alla tutela di segni anteriori non registrati utilizzati nel commercio;
- l’assenza di rischio di diluizione o di altro pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, in relazione ai marchi anteriori asseritamente notori contenenti l’elemento denominativo "monster".
Normativa rilevante
La pronuncia richiama espressamente gli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, corrispondenti, nel testo attuale, agli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001. È richiamato anche l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale per la decisione senza udienza.
Ragionamento del Tribunale
Il passaggio rilevante della sentenza riguarda il motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 5. Il Tribunale osserva che l’assenza di un nesso tra i segni in conflitto nella mente del pubblico di riferimento non può essere rimessa in discussione richiamando prodotti per i quali il marchio anteriore MONSTER ENERGY non era stato dimostrato come notorio, quali autoadesivi, decalcomanie e trasferibili della classe 16.
Il Tribunale afferma in modo netto che la notorietà del marchio anteriore è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Ne consegue che, se tale notorietà non è provata per determinati prodotti o servizi, non può essere constatato alcun pregiudizio per quei prodotti o servizi, compreso il pregiudizio al carattere distintivo del marchio, comunemente definito diluizione.
In questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare anche prodotti diversi da quelli per i quali la notorietà era stata accertata, al solo fine di dimostrare il legame tra i segni. La mancata prova della notorietà esclude infatti la stessa applicabilità della tutela invocata.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Monster Energy Company alle spese. La decisione dell’EUIPO resta quindi confermata.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la tutela di cui all’articolo 8, paragrafo 5, presuppone sempre la notorietà del marchio anteriore per i prodotti o servizi interessati;
- in assenza di tale notorietà, non può configurarsi né diluizione né altro pregiudizio tutelabile;
- la verifica del nesso tra i segni e la protezione rafforzata del marchio notorio non possono essere estese a prodotti o servizi per i quali il requisito della notorietà non sia stato provato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-138/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-150/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-174/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-298/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-385/17
- Sentenza · 13 dic 2018Corte di giustizia, Sentenza C-412/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →