Cassazione Civile, Sentenza n. 15464/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali al Fondo Speciale ENPAM per gli "specialisti ambulatoriali" per rapporti professionali intercorsi tra il 3 gennaio 1994 e il 30 aprile 2018. Il dott. Raspa aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento dell'obbligo dell'ACISMOM al versamento dei contributi al Fondo Speciale ENPAM, ritenendo che i Centri Antidiabetici gestiti dall'ACISMOM, convenzionati con il SSN, equiparassero anche i medici che vi operano ai fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieri. L'ACISMOM ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'obbligo contributivo al Fondo Speciale sussiste solo per i rapporti in regime di convenzione disciplinati dall'art. 48 della legge n. 833/1978 e dagli Accordi Collettivi Nazionali; non per rapporti di libera professione quale quello del dott. Raspa, e contestando altresì l'applicazione dei regolamenti ENPAM richiamati in sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ACISMOM, ritenendo che l'obbligo di iscrizione al Fondo Speciale per gli specialisti ambulatoriali e il conseguente obbligo contributivo sia ancorato alla sussistenza di un rapporto regolato in regime di convenzione secondo le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale richiamato dall'art. 48 della legge n. 833/1978. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva esteso l'obbligo senza verificare concretamente che il rapporto del dott. Raspa fosse disciplinato secondo gli A.C.N. e le norme del Regolamento ENPAM applicabile. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce del principio di diritto indicato, demandando a quest'ultima anche la regolazione delle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48
"Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione"
L'art. 48 disciplina i rapporti convenzionali e costituisce il riferimento per la regolamentazione uniforme dei rapporti del personale degli istituti che operano in integrazione con il SSN; la Corte ha ritenuto che l'obbligo contributivo al Fondo Speciale dipenda dall'effettiva applicazione delle norme dell'ACN richiamato dall'art. 48
D.P.C.M. 16 ottobre 1987
Usato per affermare l'equiparazione delle strutture dell'ACISMOM alle strutture sanitarie pubbliche italiane ai fini dell'inquadramento nell'ordinamento sanitario e per la possibile applicabilità degli obblighi previdenziali, senza però eliminare la necessità di verificare la natura concreta dei rapporti
Regolamento ENPAM (vigente ratione temporis, art. 1 commi 1-3)
"La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833"
Il Regolamento dispone l'iscrizione al Fondo Speciale per i medici con "rapporto professionale" con istituti del SSN ma rinvia alla disciplina degli A.C.N. per la determinazione di misura e modalità contributive; la Corte interpreta che il richiamo ai rapporti professionali debba essere letto restrittivamente come rapporti in regime di convenzione
Regolamento ENPAM (1976)
Citando la tradizione regolamentare ENPAM, la sentenza osserva che le diverse formulazioni normative devono essere interpretate coerentemente con l'art. 48 e gli A.C.N.
D.P.R. 316/1990, art. 39
Riferimento alla esecutività dell'ACN del 1990 rispetto a profili regolamentari del rapporto con il SSN; utilizzato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo deriva dagli ACN
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 1994, art. 37
Richiamato nei motivi di ricorso come parte della disciplina che regola l'iscrizione ai Fondi speciali e la misura dei contributi; la Corte sottolinea che la misura e le modalità sono demandate agli A.C.N.
ACN 2005, art. 48
Richiamato come parte della serie di accordi collettivi che disciplinano i rapporti convenzionali; la Corte ne enfatizza la rilevanza nell'accertamento della natura del rapporto
ACN 2015, art. 50
Citato dalla ricorrente come riferimento alla disciplina successiva degli obblighi contributivi e di regolamentazione dei rapporti convenzionati
D.lgs. 502/1992 (art. 4 e principio di integrazione tramite accordi internazionali)
Utilizzato per spiegare lo sviluppo normativo successivo alla legge 833/1978 e la necessità di accordi internazionali per disciplinare i rapporti con enti extraterritoriali come l'ACISMOM; non esclude però che l'obbligo contributivo rimanga ancorato agli A.C.N.
Accordo internazionale tra SMOM e Governo italiano 21/12/2000 (ratificato legge 10 giugno 2003 n. 157)
Rilevante per il quadro di integrazione dell'ACISMOM nel sistema sanitario nazionale, ma la Corte precisa che tale quadro non soppianta la necessità di accertare l'effettiva regolazione convenzionale dei singoli rapporti professionali
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione al Fondo Speciale ENPAM per gli "specialisti ambulatoriali" dipende dalla natura del rapporto tra medico e struttura: è necessario che il rapporto sia disciplinato in regime di convenzione e che gli accordi di regolamentazione recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale richiamato dall'art. 48 della legge n. 833/1978.
- La mera convenzionamento della struttura con il SSN non è, di per sé, sufficiente a determinare l'obbligo contributivo al Fondo Speciale per i medici che operano in tale struttura: occorre verificare se il singolo rapporto professionale sia effettivamente regolato secondo gli A.C.N.
- I regolamenti ENPAM che rinviano agli A.C.N. richiedono una lettura coordinata: la determinazione di misura e modalità contributive è rimessa all'ACN, quindi l'iscrizione al Fondo Speciale presuppone l'applicazione concreta delle norme contrattuali collettive.
- In controversie analoghe il giudice di merito deve accertare fattualmente l'atteggiarsi concreto del rapporto (convenzione vs. libera professione, clausole contrattuali, recepimento dell'ACN) e non limitarsi a conclusioni generiche; in mancanza di tali accertamenti è corretto il rinvio per nuovo esame.
- La documentazione contrattuale (accordi di regolamentazione, delibere, recepimento esplicito delle norme ACN) è fondamentale per stabilire l'obbligo contributivo; chi contesta l'iscrizione al Fondo deve sollevare e dimostrare la mancanza di recepimento degli A.C.N.
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