Cassazione Civile, Sentenza n. 15465/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di ACISMOM di versare i contributi previdenziali all'ENPAM nel Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali a favore di Brancaccio. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistente l'obbligo contributivo, sostenendo che la dott.ssa Brancaccio aveva un incarico libero-professionale (fatturazione) e non un rapporto in regime di convenzione disciplinato dall'art. 48 legge n. 833/1978 e dagli A.C.N.; inoltre ACISMOM contestava la sua equazione automatica agli enti del SSN per gli anni oggetto di causa. Brancaccio chiedeva l'accertamento dell'obbligo di iscrizione al Fondo speciale e il risarcimento del danno/pensione equivalente per le omissioni contributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione ai primi tre motivi, ritenendo che la Corte d'appello non abbia verificato concretamente se il rapporto della Brancaccio fosse effettivamente regolamentato come rapporto di convenzione recepente le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale (art. 48 l. 833/78 e regolamentazione ENPAM). La Cassazione ha affermato che l'obbligo di iscrizione al Fondo speciale e il conseguente obbligo di versamento sussistono solo ove il rapporto professionale sia riconducibile alle convenzioni disciplinate dall'art. 48 o sia dimostrata l'effettiva applicazione degli A.C.N.; la semplice equiparazione normativa degli istituti gestiti da ACISMOM non basta automaticamente ad imporre l'iscrizione. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. L'esame del quarto motivo è stato assorbito. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48
Regola il regime dei medici in convenzione con il SSN e costituisce il riferimento per l'applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione al Fondo speciale ENPAM debba essere ancorato all'applicazione delle norme dell'art. 48 e degli A.C.N.
Regolamento ENPAM (1983), art. 1 commi 1-3
Definisce i criteri di iscrizione ai Fondi speciali ENPAM per i medici che hanno 'rapporto professionale' con istituti del SSN; la Corte interpreta l'espressione "rapporto professionale" in senso restrittivo, collegandola all'esistenza di rapporti regolamentati secondo l'A.C.N.
Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 1983, artt. 17-25, 37
Disciplina i rapporti in regime di convenzionamento, le incompatibilità, la misura e le modalità di versamento contributivo; la sua applicazione concreta è condizione per l'iscrizione e il versamento al Fondo speciale degli specialisti ambulatoriali.
D.P.C.M. 16 ottobre 1987
Ha equiparato, ai fini istituzionali e previdenziali, i Centri Antidiabetici gestiti dallo SMOM ad alcuni istituti pubblici; la Corte però chiarisce che tale equiparazione non determina automaticamente l'obbligo contributivo all'ENPAM senza la verifica dell'applicazione degli A.C.N.
Accordo 21 dicembre 2000 e legge di ratifica n. 157/2003; d.lgs. n. 502/1992
Riconoscono l'integrazione delle strutture SMOM nel sistema sanitario nazionale e il potere di vigilanza pubblica; la Corte ne riconosce la rilevanza per l'equiparazione normativa ma limita l'effetto rispetto all'obbligo contributivo ai casi in cui sia concretamente applicato l'A.C.N.
art. 360 c.p.c., art. 437 c.p.c., art. 24 Cost., art. 101 c.p.c. (richiamati nei motivi processuali)
Richiami normativi su questioni di motivazione e contraddittorio e sui mezzi di impugnazione; la Corte ha valutato le doglianze processuali ma ha fondato la decisione principalmente su questioni di diritto sostanziale e di accertamento del rapporto.
Giurisprudenza della Cassazione (es. sez. un. n. 11513/2012; Cass. 26/10/2015 n. 21734)
Precedenti usati per ricostruire la posizione giuridica degli istituti SMOM e l'evoluzione normativa; la Corte li richiama per inquadrare l'equiparazione delle strutture ma distingue l'equiparazione istituzionale dall'automatica sussistenza dell'obbligo contributivo.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione al Fondo speciale ENPAM per gli specialisti ambulatoriali sussiste solo se il rapporto tra il medico e l'istituto è riconducibile a un 'rapporto di convenzione' che recepisca e applichi le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 48 l. 833/1978.
- La semplice equiparazione normativa o istituzionale di una struttura (es. Centri gestiti da enti extraterritoriali o enti equiparati) alle strutture pubbliche non determina automaticamente l'obbligo di iscrizione/versamento al Fondo speciale: è necessario verificare l'effettiva applicazione dell'A.C.N. al rapporto concreto.
- La natura formale del rapporto (es. fatturazione, rapporto libero-professionale) non esclude automaticamente la possibilità che sia in concreto assimilabile a un rapporto convenzionato: la qualificazione dipende dall'analisi fattuale e dalla verifica dell'applicazione delle norme dell'A.C.N.
- In caso di accertamento incerto nei giudizi di merito, la Corte di legittimità può cassare e rinviare agli organi di merito affinché procedano a una valutazione concreta dell'atteggiarsi del rapporto e dell'effettiva applicazione delle norme collettive rilevanti.
- Il versamento al Fondo generale ENPAM per collaborazioni fatturate non sostituisce né prova automatica dell'obbligo al versamento nel Fondo speciale: la fonte dell'obbligo va ricercata nella concreta natura del rapporto e nella disciplina collettiva applicata.
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