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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25354/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello per quattro censure: 1) nullità per mancata notifica del decreto di citazione in appello al domicilio eletto (sostiene di non aver ricevuto nulla presso lo studio del difensore e di essere stato assente durante il processo); 2) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato anziché come truffa, sostenendo che la persona offesa avrebbe spontaneamente consegnato il motociclo e che quindi non vi sarebbe stata sottrazione/illecito impossessamento; 3) vizio di motivazione per carenza della prova identificativa: il verbale integrale della deposizione della parte offesa non conterrebbe l'individuazione fotografica, quindi mancherebbe prova dell'identificazione dell'autore; 4) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto genericamente motivato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. In dettaglio: 1) sul primo motivo, dagli atti risulta che il decreto di citazione in appello era stato notificato a mani proprie presso la residenza del ricorrente, superando il presunto vizio di notificazione nonostante l'elezione di domicilio; 2) sul terzo motivo (prioritario), la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'identificazione perché agli atti del dibattimento era stato acquisito, con accordo delle parti, il fascicolo fotografico esibito alla vittima e il verbale di individuazione fotografica compiuto in sede di indagini, utilizzabili dai giudici di merito per provare l'identificazione; 3) sul secondo motivo relativo alla qualificazione tra furto aggravato e truffa, la Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui la distinzione dipende dalla fase risolutiva: se, dopo artifici preparatori, l'autore realizza un'azione unilaterale di usurpazione nella fase finale (sottrazione e fuga), la condotta configura furto e non truffa. Nel caso di specie il ricorrente, nella fase finale, sottraeva il mezzo e fuggiva alla guida, sicché la qualificazione operata dai giudici di merito è corretta; 4) il quarto motivo è stato ritenuto generico: la Corte di appello ha motivato l'applicazione della recidiva reiterata e la congruità della pena richiamando i precedenti, la gravità e le modalità del fatto. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Definisce il delitto di furto; nella sentenza è richiamato come riferimento alla fattispecie e alla distinzione rispetto alla truffa in relazione alla fase risolutiva del processo causale

  • art. 625, primo comma, n. 2) cod. pen.

    Prevede l'aggravante del furto commesso con mezzo fraudolento; nella motivazione è stata ritenuta applicabile in quanto gli artifici preliminari sono intervenuti prima della sottrazione finale, che è avvenuta con carattere di usurpazione unilaterale

  • art. 132 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena; richiamato per sottolineare che la comprensione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti di motivazione richiesti

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e la sua individuazione in relazione alle circostanze; utilizzato per giustificare la congruità della determinazione sanzionatoria da parte della Corte di appello

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa e furto aggravato da mezzi fraudolenti si basa sulla fase risolutiva: se dopo artifici preparatori l'autore compie un'azione unilaterale di sottrazione/ usurpazione del bene (es. fuga con il bene), la condotta configura furto e non truffa.
  • La prova identificativa può essere validamente fondata su materiale di indagine (fascicolo fotografico e verbale di individuazione fotografica) anche se l'individuazione è trascritta solo nel verbale in forma riassuntiva, purché il materiale sia acquisito e utilizzabile nel dibattimento.
  • La notificazione è efficacemente eseguita se l'atto è consegnato a mani proprie presso la residenza del destinatario, e ciò può superare contestazioni sulla notificazione al domicilio eletto.
  • In Cassazione la rinnovazione della valutazione della congruità della pena è limitata: la censura è inammissibile se mira a una rivalutazione dei fatti già adeguatamente motivata dal giudice di merito entro la sua discrezionalità (artt. 132 e 133 c.p.).
  • Le censure generiche o tardive che non colgono elementi decisivi degli atti processuali o che non prospettano un profilo di illegittimità rilevante sono frequentemente dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza.

Testo integrale

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