Sentenza del 14/02/2017 n. 560 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Studi di settore - Rideterminazione ricavi Srl - Congiuntura economica sfavorevole - Posizione contributiva - Applicazione di studio più evoluto - Motivo mai proposto - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato la rideterminazione dei ricavi effettuata mediante studi di settore, invocando la sfavorevole congiuntura economica. Ha inoltre censurato l’applicazione di uno studio di settore più evoluto e la conseguente determinazione della maggiore pretesa tributaria. Tuttavia, nel contraddittorio procedimentale non ha dimostrato, con elementi specifici riferiti alla propria posizione contributiva e alla concreta attività esercitata, le ragioni per cui lo studio applicato non fosse idoneo a rappresentare la sua situazione. La questione relativa all’inapplicabilità dello studio per tali ragioni, inoltre, non risultava essere stata tempestivamente proposta come motivo autonomo.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto legittimo. Il richiamo generico alla crisi economica o alla congiuntura sfavorevole non è stato considerato sufficiente a superare le risultanze dello studio di settore. La contribuente avrebbe dovuto fornire nel contraddittorio elementi concreti e individualizzati, idonei a dimostrare l’inapplicabilità dello studio o l’inesattezza della ricostruzione dei ricavi. La contestazione non adeguatamente dedotta o provata non ha quindi comportato l’annullamento dell’avviso.
Norme richiamate
Studi di settore e accertamento mediante parametri presuntivi
Le risultanze degli studi di settore possono costituire una base presuntiva per la rettifica dei ricavi, ma devono essere esaminate nel contraddittorio con il contribuente, il quale deve indicare e provare le circostanze specifiche che rendono inattendibile il risultato standardizzato nel caso concreto.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contribuente deve partecipare al contraddittorio fornendo elementi concreti, documentati e riferiti alla propria attività. Un richiamo generico alla crisi economica non è sufficiente se non viene collegato alle specifiche anomalie o difficoltà dell’impresa.
Principio di tempestiva deduzione dei motivi di ricorso
Una contestazione non proposta tempestivamente o non formulata come specifico motivo non può essere utilizzata successivamente per ottenere l’annullamento dell’atto, salvo i limiti previsti dalle regole processuali applicabili.
Massime di principio
- La sola invocazione di una congiuntura economica sfavorevole non esclude automaticamente l’applicazione degli studi di settore: occorrono dati e documenti concreti sulla situazione individuale dell’impresa.
- Nel contraddittorio con l’Amministrazione il contribuente deve spiegare puntualmente perché lo studio applicato, anche se più evoluto, non rappresenta la propria attività, indicando le caratteristiche specifiche dell’impresa e della sua posizione contributiva.
- Le contestazioni devono essere formulate tempestivamente e in modo autonomo e specifico; motivi non dedotti nel momento processuale appropriato possono essere dichiarati inammissibili o comunque non esaminati.
- L’applicazione di uno studio di settore più recente o evoluto non è di per sé illegittima, se lo studio è pertinente all’attività e il contribuente non dimostra concretamente la propria estraneità ai relativi presupposti.
- Per superare una ricostruzione presuntiva dei ricavi è normalmente necessario produrre una prova analitica, come dati contabili, andamento delle vendite, margini, eventi straordinari, perdite di clientela o altre circostanze documentate.
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