Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 130/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La USB impugnava la sentenza di appello che aveva riformato la pronuncia del Giudice di pace e rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 254/2013, con cui il Comune aveva sanzionato la Confederazione per l'affissione non autorizzata di una locandina su una pensilina ("USB - autobus per Roma h. 12,00") ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale. Il Tribunale di Frosinone aveva ritenuto configurabile la responsabilità solidale della USB sulla base dell'art. 6 L. 689/1981, desumendo la proprietà del mezzo/materiale pubblicitario in capo alla USB dall'inerenza del messaggio agli scopi dell'ente e dalla presenza di indicazioni riconducibili all'associazione. La USB denunciava la violazione dell'art. 6 L. 689/1981 e l'errata applicazione dei principi sull'onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.), sostenendo che non sussistevano indizi gravidi, precisi e concordanti per ritenere la proprietà o l'iniziativa della USB e che non poteva imputarsi la responsabilità solidale sulla base del mero giovamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USB, ritenendo che il Tribunale avesse applicato indebitamente la presunzione prevista dall'art. 6 L. 689/1981. La Corte ha chiarito che la responsabilità solidale in materia di affissioni pubblicitarie richiede la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario (committente o autore) o la dimostrazione del rapporto con l'autore della trasgressione; il mero vantaggio non è sufficiente. Quanto alla presunzione di proprietà (art. 6, primo comma), la Corte ha ricordato che l'amministrazione deve provare la titolarità della proprietà e che la presunzione deve poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che gli elementi utilizzati (la genericità della locandina, l'avvenimento collettivo "sciopero generale" indetto da più sigle e la sola presenza di indicazioni riferibili alla USB) non assicuravano i requisiti della presunzione; pertanto la sentenza di merito è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha annullato l'ordinanza ingiunzione e accolto l'opposizione originaria. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 24

    "(disciplinava sanzioni per violazioni in materia di pubblicità)",

    Stabilisce che alle violazioni in materia di pubblicità si applicano le norme sulle sanzioni amministrative; la Corte ha ritenuto che per l'applicazione delle sanzioni occorra provare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria al beneficiario

  • decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 20, comma 1

    citato nella sentenza come introdotto dalla legge n. 296/2006

    Prevede che gli oneri di rimozione dei manifesti siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diversa volontà; richiede quindi attenzione nella imputazione degli oneri

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6

    "(responsabilità solidale: proprietario della cosa e responsabilità in solido di persona giuridica/ente se la violazione è commessa da rappresentante o dipendente)",

    Disciplina la responsabilità solidale: il primo comma pone una presunzione a carico del proprietario della cosa che servì alla violazione; il terzo comma estende la solidarietà alla persona giuridica/ente quando la violazione è commessa da rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni. La Corte ha precisato che la solidarietà richiede la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria al beneficiario o documentazione del rapporto con l'autore

  • codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    art. 2729 (presunzioni: devono essere gravide, precise e concordanti)

    I principi sull'onere della prova e sulle presunzioni impongono che le inferenze presuntive poggino su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha annullato il ragionamento presuntivo del giudice di merito per carenza di questi requisiti

Massime di principio

  • La responsabilità solidale ex art. 6 L. 689/1981 in materia di affissioni non può fondarsi sul mero giovamento: occorre la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario (committente/autore) o la documentazione del rapporto tra autore materiale e ente.
  • La presunzione di proprietà prevista dall'art. 6 (primo comma) opera solo se l'amministrazione dimostra la titolarità della cosa al momento della violazione; spetta poi al presunto proprietario dimostrare l'utilizzo contro la propria volontà.
  • Le presunzioni probatorie devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.): indizi generici (es. la sola presenza di riferimenti testuali a un ente o la natura collettiva di un evento) non sono sufficienti per imputare responsabilità solidale.
  • In eventi collettivi o promossi da più soggetti (es. scioperi generali), l'attribuzione di una locandina a una singola organizzazione richiede prove più stringenti (commissione della stampa, consegna, incarichi, rapporti di avvalimento/affidamento).
  • Per gli enti/associazioni conveniene conservare e poter esibire elementi che dimostrino l'assenza di iniziativa o il contrasto all'affissione abusiva (comunicazioni interne, ordini di servizio, iscrizioni a tipografie, prove di non commissione), mentre le amministrazioni devono acquisire prove dirette della titolarità o del rapporto con l'autore materiale prima di irrogare sanzioni solidali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.