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Risoluzione

Risoluzione n. 24 del 14/03/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i tributi speciali del D.L. n. 533/1954 non si applicano alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine degli atti, perché si tratta di semplice esecuzione della registrazione e non di certificazioni o attestazioni. Il principio vale in via generale per la registrazione in ufficio di atti pubblici, scritture private e atti giudiziari, nonché per la registrazione volontaria ex art. 8 TUR; restano dovuti solo i tributi per copie, estratti, certificazioni o attestazioni richiesti dal contribuente.

Tributi speciali non dovuti per le annotazioni di registrazione in ufficio

Tributi speciali e registrazione in ufficio degli atti

La risoluzione n. 24/E del 14 marzo 2012 affronta la corretta applicazione dei tributi speciali previsti dal D.L. n. 533 del 1954 e dal D.P.R. n. 648 del 1972 in relazione alle annotazioni effettuate dall’ufficio in sede di registrazione degli atti. Il chiarimento nasce dalla necessità di uniformare il comportamento degli uffici dell’Amministrazione finanziaria per diverse tipologie di atti, non limitandosi ai contratti di locazione.

Quesito posto dall’Ufficio

L’Ufficio ha chiesto se i tributi speciali siano dovuti per la registrazione in ufficio di:

  • scritture private non autenticate, serie 3;
  • atti pubblici cartacei, serie 1 e 1V;
  • scritture private autenticate cartacee, serie 2 e 2V;
  • scritture private non autenticate, serie 3V;
  • atti giudiziari.

Il quesito nasce dal confronto con la circolare n. 26/2011, che aveva già escluso l’applicazione dei tributi speciali per la registrazione dei contratti di locazione, con o senza opzione per la cedolare secca.

Soluzione interpretativa proposta dall’Ufficio

Secondo l’Ufficio istante, il principio affermato dalla circolare n. 26/2011 avrebbe natura generale e potrebbe quindi estendersi a tutte le registrazioni in ufficio. L’Ufficio ha però richiamato il Titolo II della tabella A allegata al D.L. n. 533/1954, che prevede tributi speciali per il rilascio di certificati, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti depositati negli uffici.

Nella prospettiva dell’Ufficio, occorre distinguere tra:

  • attività che consistono nel rilasciare documenti che attestano o certificano fatti o atti già conosciuti dalla pubblica amministrazione;
  • semplice annotazione dell’avvenuta registrazione sull’atto.

L’Ufficio riteneva che l’annotazione della registrazione non potesse essere considerata una certificazione o attestazione, ma chiedeva conferma della corretta applicazione dei tributi.

Valutazione della Direzione centrale normativa

La Direzione centrale richiama il punto 2 del Titolo II della tabella A del D.L. n. 533/1954, che assoggetta a tributi speciali il rilascio di certificati e attestazioni di qualsiasi specie, nonché copie o estratti di atti, denunzie e documenti depositati.

Viene poi ribadito quanto già affermato nella circolare 1° giugno 2011, n. 26/E: le annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto non integrano il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali, perché costituiscono una modalità di “Esecuzione della Registrazione” e non una certificazione o attestazione.

La risoluzione sottolinea inoltre che tale conclusione discende anche dal fatto che la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente per adempiere a un obbligo di legge; pertanto, l’attività svolta dagli uffici per eseguire tale formalità non rientra nei servizi resi al cittadino ai sensi del D.L. n. 533/1954.

Principio di carattere generale

La Direzione ritiene che la soluzione già espressa con la circolare n. 26/E del 2011 abbia portata generale e sia quindi applicabile alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.

In particolare, precisa che non sono dovuti i tributi speciali per:

  • l’annotazione degli estremi di registrazione a margine o in calce all’atto o agli atti restituiti;
  • le annotazioni effettuate nell’ambito del procedimento di registrazione degli atti pubblici;
  • le annotazioni relative alle scritture private non autenticate;
  • le annotazioni relative agli atti giudiziari.

La ragione dell’esclusione è la carenza del presupposto impositivo, poiché tali annotazioni costituiscono solo esecuzione della registrazione.

Registrazione volontaria ex art. 8 TUR

La risoluzione estende il medesimo criterio anche alla registrazione volontaria di atti prevista dall’articolo 8 del TUR. Anche in questo caso, i tributi speciali non sono dovuti, perché l’annotazione operata dall’ufficio secondo le modalità dell’articolo 16 del TUR resta una forma di esecuzione della registrazione.

Ipotesi in cui i tributi restano dovuti

Resta ferma, in ogni caso, la debenza dei tributi speciali quando l’Amministrazione finanziaria rilascia, su richiesta del contribuente:

  • copie;
  • estratti;
  • certificazioni;
  • attestazioni.

In tali ipotesi, infatti, si realizza il presupposto previsto dal D.L. n. 533/1954.

Vigilanza degli uffici

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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