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Risoluzione

Risoluzione n. 23 del 8/03/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che uno schema contrattuale di amministrazione fiduciaria senza intestazione può essere idoneo all’applicazione del risparmio amministrato, purché vi sia un effettivo rapporto di amministrazione e corretta canalizzazione dei flussi tramite conti dedicati. Conferma inoltre la rilevanza degli obblighi di monitoraggio, segnalazione all’Anagrafe Tributaria e indagini finanziarie, e precisa le condizioni per mantenere la segretazione nel passaggio da un mandato con intestazione a uno senza intestazione dopo rimpatrio giuridico.

Applicazione del regime del risparmio amministrato ex art. 6 D.Lgs. 461/1997 in ambito fiduciario

Applicazione del regime del risparmio amministrato in ambito fiduciario

La risoluzione n. 23/E dell’8 marzo 2012 affronta la compatibilità di uno schema operativo e contrattuale con il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Il documento verifica, inoltre, se possa essere mantenuta la segretazione in caso di ritrasferimento di attività finanziarie oggetto di rimpatrio giuridico a un dossier intestato al fiduciante, con successivo mandato di amministrazione senza intestazione.

Quesito sottoposto

L’istanza riguarda un contratto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, riferito a clienti persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa. Lo schema rappresentato prevede:

  • un deposito titoli intestato al fiduciante presso una banca;
  • l’apertura presso la stessa banca di un conto corrente intestato alla società fiduciaria;
  • la stipula di un contratto di amministrazione senza intestazione tra fiduciante e fiduciaria;
  • la comunicazione del contratto alla banca depositaria;
  • un incarico irrevocabile alla banca affinché consenta l’esecuzione degli obblighi contrattuali della fiduciaria, gestisca le operazioni sul conto della fiduciaria, trasmetta quotidianamente le movimentazioni e consenta i disinvestimenti necessari al pagamento delle imposte.

È prevista anche una variante con apertura di un ulteriore conto corrente intestato direttamente al fiduciante, ma amministrato senza intestazione dalla fiduciaria e destinato solo alla regolazione delle operazioni sul dossier titoli.

Soluzione prospettata dall’Associazione

L’Associazione ritiene che il regime del risparmio amministrato possa applicarsi ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività amministrate. Sostiene inoltre che, nel caso di attività finanziarie rientrate in Italia tramite rimpatrio giuridico e successivamente trasferite a un dossier intestato al fiduciante, la segretazione resterebbe invariata perché le attività rimarrebbero nel circuito degli intermediari.

Inquadramento normativo e principi richiamati

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011, con cui era già stato chiarito che, ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, è necessario un rapporto di amministrazione, indipendentemente dall’intestazione del bene alla fiduciaria. Il rapporto di amministrazione consente alla fiduciaria di esercitare atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato e di intervenire nei flussi reddituali, assoggettandoli a tassazione o effettuando le comunicazioni previste.

Viene ribadito che il regime del risparmio amministrato presuppone un rapporto non occasionale e duraturo di mandato, deposito, custodia o amministrazione, coerente con quanto già affermato nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998.

Ambito di applicazione del risparmio amministrato

La risoluzione ricorda che il regime del risparmio amministrato si applica:

  • alle plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, con esclusione di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal prelievo di valute estere da depositi e conti correnti;
  • anche alle plusvalenze, ai differenziali positivi e agli altri proventi realizzati mediante i contratti derivati di cui alla lettera c-quater) dell’articolo 67 del TUIR;
  • anche ai rapporti e alle cessioni di cui alla lettera c-quinquies), purché intervengano intermediari professionali o controparti abilitate.

Ai fini dell’applicazione rileva non solo l’intervento di intermediari negoziatori, ma anche quello di meri intermediari amministrativi, ossia soggetti che si interpongono in operazioni aventi contenuto finanziario.

Valutazione dello schema operativo

Per l’Agenzia, nello schema proposto sussistono i presupposti per il regime amministrato perché:

  • esiste un rapporto non occasionale tra fiduciante e fiduciaria;
  • la fiduciaria interviene come intermediario nella riscossione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
  • i flussi transitano su un conto corrente intestato alla fiduciaria;
  • la fiduciaria registra le operazioni nella propria contabilità fiduciaria e adempie agli obblighi fiscali come sostituto d’imposta e intermediario.

Anche lo schema integrato, con un conto corrente intestato al fiduciante ma amministrato dalla fiduciaria, è ritenuto compatibile, a condizione che tale conto sia contrattualmente indisponibile per il fiduciante e sia alimentato soltanto tramite il conto della fiduciaria, al netto delle imposte dovute. La previsione non deve alterare la canalizzazione dei redditi derivanti dalle attività amministrate.

Condizioni sul conto corrente intestato al fiduciante

L’indisponibilità del conto intestato al fiduciante deve risultare da apposita clausola contrattuale con la banca. In particolare:

  • i prelievi e gli apporti di denaro devono necessariamente transitare dal conto intestato alla fiduciaria;
  • il conto del fiduciante può essere utilizzato solo per la regolazione delle operazioni relative al dossier titoli;
  • la presenza di tale conto non deve modificare le modalità di incasso dei redditi prodotti dalle attività amministrate.

Obblighi di monitoraggio fiscale, segnalazione e indagini finanziarie

Per le attività finanziarie detenute all’estero, la risoluzione rinvia ai chiarimenti della risoluzione n. 61/E del 2011 in materia di monitoraggio fiscale.

Inoltre, viene ricordato che:

  • il rapporto di amministrazione è oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria da parte della società fiduciaria ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  • dal 1° gennaio 2012 devono essere comunicati anche le movimentazioni e ogni informazione relativa al rapporto, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
  • analoghi adempimenti si applicano a entrambi i conti di appoggio al dossier titoli, sia quello intestato alla fiduciaria sia quello intestato al fiduciante;
  • tali rapporti rientrano anche nell’articolo 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto soggetti a indagini finanziarie.

Ulteriore precisazione per conti presso banche estere

Se le attività finanziarie oggetto del contratto sono depositate presso una banca estera, l’idoneità dello schema richiede un’ulteriore previsione contrattuale: nel rapporto tra banca e fiduciante deve essere espressamente previsto che la fiduciaria sia legittimata non solo ai disinvestimenti necessari al pagamento delle imposte, ma anche a liquidare o prelevare le attività finanziarie in presenza di misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi o sanzionatori nei confronti del fiduciante.

Segretazione e rimpatrio giuridico di attività finanziarie

Quanto al quesito sul mantenimento della segretazione dopo il rimpatrio giuridico di attività finanziarie oggetto di “scudo fiscale”, la risoluzione afferma che la segretazione può essere mantenuta solo se la revoca del mandato con intestazione avviene contestualmente alla stipula di un nuovo contratto di amministrazione senza intestazione, con la stessa fiduciaria o con una diversa fiduciaria, senza soluzione di continuità.

Il mantenimento del regime è subordinato anche al permanere, nel prosieguo dell’operatività, dei presupposti richiesti. Sul punto viene richiamato quanto già chiarito nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 9/E del 30 gennaio 2002.

Esito finale

La risoluzione conclude che lo schema contrattuale descritto può essere idoneo ad assolvere gli adempimenti connessi all’applicazione del regime del risparmio amministrato da parte della società fiduciaria, purché siano rispettate le condizioni richiamate, in particolare sulla corretta canalizzazione dei flussi, sull’indisponibilità del conto del fiduciante e, per i depositi esteri, sulla legittimazione della fiduciaria in caso di misure cautelari o esecutive.

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