Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20995/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda la rettifica del valore in dogana di importazioni di borse e borsette con superficie esterna in materie plastiche. L'amministrazione doganale, dopo aver chiesto informazioni complementari alla società importatrice, ha rettificato le dichiarazioni assumendo valori più elevati sulla base di dati tratti da una banca dati doganale. La contribuente ha impugnato gli atti di rettifica e le conseguenti sanzioni; dopo un primo rigetto, la CTR aveva accolto l'appello ritenendo illegittimo il metodo utilizzato. In sede di rinvio, la CTR ha poi rigettato nuovamente l'appello della società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 384 c.p.c. e del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione con rinvio, sostenendo che il giudice di rinvio avesse valutato la correttezza motivazionale degli atti invece di limitarsi a verificare l'applicazione dei criteri doganali; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario e del regolamento di applicazione, censurando l'uso di valori di comparazione relativi a un periodo temporale troppo lontano dalle operazioni controllate e, soprattutto, la riconduzione del metodo fondato su banche dati all'art. 30, par. 2, lett. b), anziché al criterio residuale dell'art. 31 CDC.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché il giudice di rinvio si era attenuto ai limiti fissati dalla precedente ordinanza di cassazione, che aveva demandato soltanto la verifica della corretta individuazione del metodo di determinazione del valore in dogana. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la valutazione del valore della merce compiuta mediante dati estratti da banche dati non va ricondotta ai metodi comparativi dell'art. 30, par. 2, CDC, ma al metodo residuale dell'art. 31 CDC, il quale presuppone che siano stati previamente e con diligenza esclusi i criteri precedenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà verificare se i criteri dell'art. 30 CDC fossero effettivamente inapplicabili e se il metodo residuale sia stato correttamente impiegato. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge nel primo e nel secondo motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione dell'effetto conformativo del giudizio di rinvio

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale regola sul riparto dell'onere della prova nella contestazione della determinazione del valore in dogana

  • art. 29 reg. CEE n. 2913/1992

    indicato come primo criterio di determinazione del valore in dogana, da applicare in via prioritaria

  • art. 30 reg. CEE n. 2913/1992

    i criteri qui previsti devono essere esaminati in ordine progressivo e con reciproca sussidiarietà rispetto al valore di transazione

  • art. 31 reg. CEE n. 2913/1992

    criterio residuale da applicare solo dopo l'inutilizzabilità dei metodi previsti dagli artt. 29 e 30, con uso di dati disponibili nella Comunità

  • art. 181-bis reg. CEE n. 2454/93

    se, a fronte di fondati dubbi sul valore di transazione, il contribuente non fornisce informazioni complementari, l'Agenzia può rettificare il valore senza ulteriori sollecitazioni

  • art. 152, paragrafo 1, lettera b) reg. CEE n. 2454/1993

    richiamato in relazione all'intervallo temporale ordinario rilevante per l'uso dei dati comparativi

  • art. 142, paragrafo 2 reg. UE 2447/2015

    richiamato per il criterio temporale ordinario nei regolamenti di esecuzione successivi

  • art. 325 TFUE

    evocato quale fondamento dell'esigenza di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di riscossione effettiva dei dazi

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo come norma del processo tributario

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo come norma del processo tributario

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione i presupposti di fatto e di diritto già coperti dalla pronuncia rescindente, salvo i limiti derivanti da ius superveniens o sopravvenienze rilevanti.
  • In materia di valore in dogana, i criteri di determinazione devono essere applicati in ordine gerarchico e sussidiario: il valore di transazione è prioritario, i metodi comparativi successivi vanno esaminati con diligenza e solo se tutti risultano inapplicabili si può ricorrere al criterio residuale.
  • L'utilizzo di valori desunti da banche dati per la stima del valore doganale non integra automaticamente un metodo comparativo ex art. 30 CDC, ma può ricadere nel criterio residuale ex art. 31 CDC, a condizione che sia motivata l'inapplicabilità dei metodi precedenti.
  • Quando l'autorità doganale, a fronte di fondati dubbi sul valore dichiarato, richiede informazioni complementari e il dichiarante non risponde, può procedere alla rettifica senza necessità di ulteriori sollecitazioni del contraddittorio.
  • Il metodo fondato su dati statistici o di banca dati può essere utilizzato solo come extrema ratio e deve essere sorretto da una motivazione che renda intelligibile perché i metodi precedenti non siano praticabili e quali dati siano stati impiegati per il calcolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.