Cassazione Penale, Sentenza n. 02082/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque censure: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 in relazione alla qualificazione di Anania come "organizzatore" dell'associazione per delinquere dedita al traffico di hashish; 2) inesistenza della partecipazione ai reati-fine contestati ai capi 5) e 11) (assenza di presenza fisica e contributo materiale); 3) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 per mancata prova del grado di THC e quindi dell'ingente quantità; 4) errore nel non riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, D.P.R. n. 309/1990 per presunta collaborazione con le indagini; 5) eccessivo rigore nell'applicazione delle misure accessorie (artt. 29 e 32 cod. pen. e art. 85 D.P.R. n. 309/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito circa la qualifica di organizzatore dell'imputato, la sua partecipazione anche ai reati-fine pur in assenza di presenza fisica diretta, la sussistenza dell'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente e l'insussistenza dei presupposti per l'attenuante speciale di collaborazione. La sentenza impugnata (Corte di appello di Roma del 14/11/2024), che aveva parzialmente ridotto la pena a anni 14 e mesi 6 di reclusione rispetto alla precedente di anni 16 e mesi 4, resta dunque confermata nella sua sostanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74, commi 1 e 7; art. 73, comma 4; art. 80, comma 2; art. 85
Art. 74(1): utilizzato per la configurazione dell'associazione e per la rilevanza delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto provata la qualifica di organizzatore. Art. 74(7): l'attenuante della collaborazione richiede atti efficaci e tempestivi di collaborazione; dichiarazioni ammissive in dibattimento, dopo acquisizione delle prove, non sono sufficienti. Art. 80(2): l'aggravante per ingente quantità può essere riconosciuta sulla base della consistente entità dello stupefacente anche senza analisi del THC se la prova del quantitativo è chiara. Art. 85: citato in relazione alle misure accessorie (divieto di espatrio, ritiro patente).
Codice penale
art. 29; art. 32; art. 133
Artt. 29 e 32: misure accessorie previste e valutazione della loro proporzionalità in relazione alla pena; la Corte ha ritenuto la loro applicazione congrua. Art. 133: parametro di individualizzazione della pena richiamato dal ricorrente, ma la censura non è risultata fondata perché la motivazione sui criteri di determinazione della pena era adeguata.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non può rivedere liberamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la rivalutazione delle prove.
- La qualifica di "organizzatore" in un'associazione criminale può essere desunta da elementi indiziari e intercettazioni che evidenziano il ruolo gestionale e l'assunzione di compiti decisionali e organizzativi, anche se l'imputato non era sempre fisicamente presente alle singole operazioni.
- La partecipazione ai reati-fine può essere affermata anche in assenza di presenza materiale sul luogo dell'illecito se è dimostrato un contributo alla pianificazione, alla logistica o alla ricezione/trasporto della droga.
- L'aggravante per 'ingente quantità' (art. 80, comma 2) può essere riconosciuta quando il materiale sequestrato o le risultanze investigative documentano quantitativi molto rilevanti; l'assenza di misurazioni specifiche del THC non esclude automaticamente l'aggravante se il complessivo quadro probatorio è convincente.
- L'attenuante speciale per collaborazione (art. 74, comma 7) richiede atti utili e tempestivi volti a favorire le indagini o a sottrarre risorse all'associazione; semplici ammissioni in dibattimento, rese dopo che le prove sono state già acquisite, non integrano l'istituto.
- Le censure generiche e aspecifiche sull'applicazione delle misure accessorie sono inefficaci: il loro contraddittorio richiede deduzioni circostanziate e confronto con i parametri di proporzionalità rispetto alla pena effettivamente inflitta.
- In sede di Cassazione il ricorrente deve confrontarsi con le argomentazioni già espresse dai giudici di merito; deduzioni che si limitano a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio sono normalmente inammissibili o infondate.
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